In città caloriferi accesi da mercoledì

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    Considerate le attuali condizioni climatiche ed i conseguenti abbassamenti di temperatura, al di sotto delle medie stagionali, il sindaco ha autorizzato l’accensione degli impianti di riscaldamento a partire da mercoledì 13 ottobre, con l’osservanza delle disposizioni di seguito indicate:

    1.gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 7 ore giornaliere;

    2.è consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento

    3.la durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

    4.i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall’art. 4 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);

    5.le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:

    a.agli edifici adibiti a: ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, scuole materne ed asili nido, alberghi, pensioni ed attività similari, piscine, saune ed assimilabili;

    b.agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

    c.agli edifici adibiti ad uffici ed assimilabili, pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali od artigianali purché siano da tali costruzioni scorporati agli effetti dell’isolamento termico, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

    d.agli edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

    e.agli impianti termici che utilizzano calore provenienti da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore e sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria ai soli fini di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

    f.agli impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiore a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 26.8.1993 n. 412 e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo, purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al punto 1.;

    g.agli impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 26.8.1993 n. 412 e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con un programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente.

    h.agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal D.P.R. 26.8.1993 n. 412, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal precitato punto 1., ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera f).

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