Acqua, Regione bocciata da Roma. Il Pd: rifacciamo la legge

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Dopo l’impugnativa del Governo, mercoledì sera in Consiglio dei ministri, della legge regionale sui servizi idrici intervengono i consiglieri regionali del PD Gian Antonio Girelli e Gianbattista Ferrari.

“La bocciatura da parte del governo di parti sostanziali della legge regionale lombarda sull’acqua è una buona notizia – spiegano gli esponenti del PD – Avevamo contestato in Aula quel testo perché toglieva ruolo ai comuni. In particolare il fatto che la società patrimoniale, prevista dalla normativa lombarda, si appropria come soggetto privato delle reti idriche, espropriando le comunità locali che vengono di fatto anche escluse dalle scelte più importanti che riguardano la gestione dell’acqua. La Giunta regionale avrebbe fatto bene ad ascoltare le nostre proposte, perché avrebbe evitato i profili di incostituzionalità che oggi il Governo contesta”.

“L’acqua – concludono – è un bene pubblico che ha a che fare con l’alimentazione, la salute e il benessere dei cittadini. Formigoni e i suoi assessori colgano l’occasione per tornare in Aula e modificare profondamente la legge”.

 

Ecco lo stralcio del comunicato del Consiglio dei ministri:

 

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto e su conforme parere dei Ministeri competenti, ha impugnato le seguenti leggi regionali:

2) Su conforme parere del Ministero dell’Ambiente, la legge della Regione Lombardia  n. 21/2010, che detta disposizioni in materia di servizi locali di interesse economico generale e norme in materia di gestione delle risorse idriche. Essa  presenta profili di illegittimità costituzionale poiché stabilisce che gli enti locali, per la gestione del servizio idrico integrato, possono costituire una società patrimoniale di ambito, conferendo la proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato, e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d’azienda. Tale previsione contrasta con le norme statali di riferimento, contenute nel Codice dell’Ambiente e nell’articolo 23 bis del d.l. 122/2008, che affermano la proprietà pubblica delle reti e delle  infrastrutture idriche. Inoltre illegittima è la norma secondo la quale i nuovi enti responsabili dell’ATO possano assegnare alla società patrimoniale costituita il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse. Infatti, la competenza ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato, in base al codice dell’Ambiente (art.150, comma 2) è dell’autorità d’Ambito, e comunque ad un unico soggetto, non potendosi enucleare una singola attribuzione da devolvere a un soggetto formalmente privato. Le norme regionali invadono quindi la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lettera e), m) ed s) Cost.

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