Il Tar boccia il Polo logistico di Azzano Mella

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    (a.c.) Polo logistico di Azzano Mella addio? Ci siamo molto vicini. Ieri il TAR di Brescia ha emesso la sentenza in merito al ricorso presentato dai comuni di Dello e Capriano del Colle, assieme a Legambiente. I giudici sostanzialmente hanno riconosciuto la validità del ricorso obbligando il Comune di Azzano, la Provincia di Brescia e la Sa.fer. a un risarcimento. I motivi principali per i quali è stato accettato il ricorso sono la mancata attivazione delle procedure di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), necessarie dato il grande impatto del polo sul territorio, non solo strettamente comunale ma di tutte le Terre Basse. Una sconfitta clamorosa, anche per la Provincia favorevole al progetto. 

    Al di là del risarcimento che i soggetti interessati dovranno sborsare, tuttosommato basso, ciò che preoccupa maggiormente ora sono i milioni di euro in oneri di urbanizzazione che Azzano Mella dovrà restituire alla Sa.fer. Dove si trovano? Una bella patata bollente nelle mani dell’amministrazione eletta in primavera, vittoriosa sulla precedente giunta favorevole al polo.   

    Ecco un estratto della sentenza (in allegato il testo completo):

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
    ACCOGLIE
    i ricorsi, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
    CONDANNA
    il Comune di Azzano Mella, la Provincia di Brescia e la Sa.fer., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, che determina in euro 9.000 (oltre i.v.a. e c.p.a.) per ciascuno dei Comuni ricorrenti, ed in euro 3.000 (oltre i.v.a. e c.p.a.) per l’interveniente Legambiente.

    DISPONE
    la trasmissione del presente provvedimento, corredato di copia del ricorso principale del Comune di Dello, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per l’esercizio delle valutazioni di propria esclusiva competenza sul comportamento dell’arch. Mauro Salvadori e la sua riconducibilità alla norma dell’art. 323 c.p. (per quanto esposto nel punto VII della motivazione in diritto, pagine 25-28 di questa sentenza).

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
    Giuseppe Petruzzelli, Presidente
    Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
    Carmine Russo, Referendario, Estensore

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    1 COMMENT

    1. Leggo la notizia – non ho ancora letto la sentenza, ovviamente – ma mi pare degno di nota che il Tar cominci ad applicare le norme per quello che sono, non ostanti i contorsionismi edificatori degli amm/ri locali. In un paese normale non si dovrebbero fare commenti simili, ma al punto cui siamo arrivati bisogna comunicare l’appezzamento per chi opera con pacata serenità e secondo diritto.
      Segnalo che per il Tar di Bs questo è almeno un secondo, lodevole episodio (dopo la sentenza 951 del 28.6.2011 sui difetti di motivazine) a tutela di una urbanistica non ‘impazzita’!

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