Residenza anagrafica, il Ministero dice basta alle ordinanze creative dei sindaci. Cgil: “Ben fatto”

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«Il Consiglio di Stato ha evidenziato come alla luce della normativa di settore l’iscrizione nei registri della popolazione residente costituisca un diritto e un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante, ed ha affermato che la "…mancanza dei requisiti igienico sanitari non preclude, in linea di principio, la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo"». È questo uno dei passaggi più significativi della circolare del Ministero dell’Interno del 14 gennaio con la quale si sottolinea la necessità per i sindaci di tutta Italia di avere una linea univoca nell’interpretazione della norma sulla residenza anagrafica.

DI SEGUITO IL COMMENTO DELLA CGIL DELLA FONDAZIONE PICCINI:

La circolare fonda le sue dichiarazioni sul parere chiesto a riguardo al Consiglio di Stato, che tra le altre cose rileva che «non è necessario appesantire ed aggravare i procedimenti amministrativi con nuove produzioni documentali» e, soprattutto, che «non deve ritenersi consentito, perché violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, limitare i controlli agli stranieri ed agli extracomunitari». La circolare del Ministero dell’Interno fa finalmente chiarezza sulla legge 94/2009 (il cosiddetto pacchetto sicurezza Maroni), in particolare nel passaggio in cui aveva previsto che «…l’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie…».

Una norma, questa, che nel recente passato molti amministratori (anche del Bresciano) hanno interpretato in modo più che rigido, nel senso che tutte le volte che una persona chiedeva la residenza procedevano alle verifiche igienico sanitarie e subordinavano l’iscrizione anagrafica (residenza) all’esito delle stesse verifiche. E questo, soprattutto, se il richiedente era un cittadino straniero. In alcuni casi, addirittura, i sindaci hanno chiesto in modo preliminare l’esibizione del certificato di idoneità alloggiativa prima di avviare la procedura di iscrizione anagrafica.

Così facendo, in pratica, seguivano la prima versione (il ddl 773) della legge 94/2009 nella quale si affermava che «l’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza …». Una versione, la prima, che era stata modificata durante il dibattimento in commissione parlamentare in quanto incostituzionale.

Non è un caso, quindi, che l’atteggiamento rigido dei sindaci rispetto all’iscrizione anagrafica sia stato sempre bocciato, ogniqualvolta Fondazione Piccini, Asgi e Camera del Lavoro di Brescia hanno fatto ricorso all’Unar (l’ufficio antidiscriminazioni della presidenza del Consiglio) e al tribunale contro le ordinanze dei Comuni (come ad esempio Roccafranca, Bassano Bresciano e Verolanuova) che prevedevano che la concessione della residenza fosse subordinata all’esibizione del certificato di idoneità dell’alloggio.

Già a novembre 2012 il ministro aveva fatto chiarezza sulla norma, rispondendo in forma orale a una interpellanza presentata da un gruppo di deputati della Lega Nord. Ora, attraverso la circolare del 14 gennaio, l’interpretazione della norma non si presta sicuramente più a dubbi di interpretazione e l’augurio, ovviamente, è che non si debbano più leggere ordinanze discriminatorie e contrarie alla Costituzione.

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