La questione dellusura nei contratti di finanziamento è tema centrale del contenzioso bancario, in relazione a cui sono state espresse diverse e contrastanti opinioni. Di seguito ci proponiamo di illustrare gli orientamenti da ultimo emersi e le conseguenze che ne discendono in relazione alla (in)validità delle clausole che fissano gli intessi, nonché di delineare alcuni criteri tecnico metodologici finalizzati alla verifica della rilevanza dei tassi in concreto pattuiti.
1.Gli orientamenti giurisprudenziali
La sommatoria dei tassi. Lorientamento della giurisprudenza maggioritaria (App. Milano n.3283/2013, App. Venezia 342/2013, Trib. Rovereto 30.12.2013, Trib. Benevento n.1936/2012) trae origine dal principio fissato dalla Cassazione con la pronuncia n.350/2013. Secondo tale approccio, si verifica usura originaria quando i tassi dinteresse, complessivamente pattuiti, superano il Tasso Soglia Usura. Per valutare la sussistenza dellusura originaria vanno raffrontati il TEG ed il TEGM con il TSU: se questo è superato sussiste usura originaria. Elemento essenziale di questa valutazione è linteresse moratorio, di cui (unitamente a quello corrispettivo ed alle spese e/o agli oneri pattuiti, fra cui anche quelli inerenti la stipula di polizza assicurativa cfr App. Milano n.1070 del 14.3.2014) va tenuto conto per verificare leventuale superamento della soglia. Ciò che rileva, dunque, ai fini del superamento del tasso soglia non è la natura degli interessi, bensì la loro misura massima consentita. Ai sensi della L. 108/1996, sotto un profilo civilistico, il superamento del tasso soglia comporta, quale sanzione, lapplicazione dellart. 1815 co. 2 c.c. che, nel prevedere se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, determina la conversione forzosa del finanziamento usurario in finanziamento gratuito. In tal caso, nessun interesse è dovuto (né moratorio né corrispettivo) e sorge il diritto a ripetere le somme pagate a questo titolo. La ratio è infatti quella di riequilibrare il rapporto tra le parti: la sanzione della nullità colpisce listituto che ha erogato il finanziamento imponendo un tasso di interessi usurario e quindi contra legem.
LArbitrato Bancario Finanziario. LABF ritiene invece disomogeneo da un punto di vista matematico/finanziario ed illegittimo sotto un profilo giuridico, il raffronto tra TSU desunto dal confronto dei TEGM (privo degli interessi di mora) e dei TEG del singolo rapporto (comprensivo degli interessi di mora pattuiti) ed esclude quindi a priori la rilevanza degli interessi moratori ai fini del superamento del TSU, invocando le argomentazioni di seguito sintetizzate: i) la funzione risarcitoria degli interessi moratori e, quindi, la loro equiparabilità alla clausola penale deporrebbe a favore della loro esclusione dal conteggio dei tassi da raffrontare al tasso soglia; ii) il fatto che la Banca dItalia ed il Ministero dellEconomia e delle Finanze, escludano la computabilità degli interessi moratori nel processo di rilevazione dei TEGM, che, una volta calcolati, sono aumentati del 2.1% punti percentuali, proprio al fine di aggiornarli al valore medio degli interessi di mora determinato sulla base di una indagine statistica condotta dalla Banca dItalia nel 2002; iii) la diversa determinazione della base di calcolo e dei periodi di applicazione: i tassi corrispettivi sono calcolati sullammontare del capitale ed in relazione allintera durata del finanziamento, mentre i tassi moratori sono invece determinati sulla base della rata non pagata in relazione al periodo dellinadempimento. Con una recente pronuncia, lABF (n.1875 del 28.3.2014) nel confermare la non cumulabilità degli interessi corrispettivi a quelli di mora per poi confrontare questa somma alla soglia rilevante ai fini dellusura, ha tuttavia precisato che se le pattuizioni sui tassi di mora dovessero essere parte di un disegno volto ad aggirare le norme antiusura, lazzeramento di tutti gli interessi potrebbe scattare ugualmente.
La terza via: i tassi raffrontati singolarmente. Una terza via è rappresentata da una recente ordinanza del Tribunale di Milano (28.1.2014) a breve seguita da conforme provvedimento del Tribunale di Trani (10.3.2014). Queste pronunce, da una parte, confermano il principio espresso dalla Cassazione n.350/2013, dallaltra, specificano che, per valutare la sussistenza di usura originaria, gli interessi moratori non devono semplicemente sommarsi agli interessi corrispettivi, ma devono essere raffrontati al TSU singolarmente. Pertanto, qualora il tasso di interesse moratorio ed il tasso dinteresse corrispettivo singolarmente verificati superassero il TSU, il finanziamento sarebbe affetto da usura originaria e, per leffetto, la clausola sugli interessi nulla ex art. 1815 co. 2 c.c., convertendosi quindi il finanziamento da usurario, in gratuito. Qualora invece solo il tasso di mora, singolarmente raffrontato al TSU, lo superasse, allora il cliente potrebbe pretendere dallente finanziatore la restituzione dei soli interessi moratori eventualmente pagati, mentre dovrebbe invece continuare a pagare quelli corrispettivi (inferiori alla soglia usura).
2. Gli aspetti tecnici e metodologici
Due sono le impostazioni metodologiche generalmente applicate nella prassi tecnica: a) la verifica dellusura originaria sui singoli tassi impliciti nei finanziamenti: il tasso contrattuale ed il tasso di mora; b) la verifica dellusura originaria sulla sommatoria di tasso contrattuale e di mora.
I singoli tassi. Lusura originaria si verifica se alla stipula del finanziamento il TAEG supera il TSU, non limitandosi allosservazione del mero tasso contrattuale, bensì a tutte le componenti che determinano il tasso annuo effettivo globale quali spese incasso rata e spese iniziali, che spesso possono creare importanti scostamenti dal semplice tasso contrattuale. Si parla di usura originaria anche quando il tasso di mora è maggiore del TSU. In effetti si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (C. Cost. n.29/2002 e D.L. n. 394/2000 art.1 co 1). Le conseguenze per gli istituti di credito sono, come detto, chiare: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c.).
La sommatoria dei tassi. Parte degli operatori ritiene che sussista usura originaria se la sommatoria di TAEG e tasso di mora contrattuale superi il TSU al momento della sottoscrizione del contratto: la tesi è radicale ed il miglior modo per affrontarla è ricorrere ai principi della matematica finanziaria. Cominciamo chiedendoci cosa è una rata di un piano di ammortamento alla francese e come si determina. Si immagini un prestito di 1.000.000 erogato a 10 anni al 6,5% (TAEG) con rate annuali; si osservi la TAVOLA 1 che descrive le caratteristiche del piano di ammortamento nel dettaglio.
TAVOLA 1, IN PDF ALLEGATO
La rata (per comodità, annua) è pari a 139.105 . Osservando il piano di ammortamento si nota che la quota interessi della 1° rata è pari ad 65.000; esattamente il 6,5% di 1.000.000 per un anno. La quota capitale versata di 74.105 riduce il debito residuo ad 925.895. Passando alla 2° rata si osserva che la quota interessi di 60.183 è ancora ancora il 6,5% per un anno applicato sulloutstanding debt di 925.895. In un piano di ammortamento alla francese, dunque, gli interessi sono determinati sul capitale residuo via via determinato consentendo, modulando la quota capitale, di mantenere la rata costante. Immaginiamo ora che la 2° rata rimanga insoluta per 1 anno. Il contratto prevede interessi moratori del 9,5%. Immaginiamo ulteriormente che la soglia dellusura (TSU) sia il 10%. La banca applicherebbe il 9,5% sulla somma di 139.105 determinando interessi moratori di 13.215. Il tasso usura è stato superato? Proviamo ad eseguire il calcolo: il debito residuo alla seconda rata è pari ad 925.895; gli interessi complessivi sono pari ad 60.183 impliciti nella rata insoluta ed 13.215 per interessi di mora; il totale degli interessi per 73.398 sul capitale di 925.895 genera un tasso globale applicato effettivo pari ad 7,93%. Il tasso ora determinato è ben inferiore al 10% del tasso usura TSU. Il tema sembrerebbe risolto, ma le dinamiche della matematica finanziaria nascondo ben altre sorprese. Per esercizio valga iterare il calcolo su ogni rata del piano di ammortamento verificando il tasso effettivo risultante da uneventuale applicazione del tasso di mora. I risultati nella TAVOLA 2
TAVOLA 2, IN PDF ALLEGATO
Sorprendentemente, grazie al progressivo ridursi del debito residuo e della quota interessi implicita in ogni rata, si verifica un meccanismo che determina un trend crescente di un eventuale tasso complessivo generato dallapplicazione degli interessi di mora. Lultimo tasso determinato, pari al 16,62%, è effettivamente molto prossimo al 17% che rappresenta la somma dei tassi contrattuale e di mora (6,5% + 9,5%). In tal senso il tecnico, condotte le doverose verifiche, non avrebbe dubbi ad affermare che sia stato pattuito un tasso usurario ab orgine. La verifica empirica consentirà poi di appurare leffettiva concretizzazione della fattispecie usuraria. La tesi, sebbene di primo acchito aggressiva, risulta quindi meritoria di interesse, nonché di attività di approfondimento e studio caso per caso.
3. Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, lusura originaria è materia che, allo stato, prospetta scenari non univoci, destinati ad ulteriormente mutare anche a breve, in ragione dellintervento di ulteriori pronunzie giurisprudenziali, ovvero, attesa limportanza e la delicatezza delle questioni, dello stesso Legislatore.
Avv. Ambra De Domenico (Amato Matera & Associati Studio Legale, Brescia)
Dott. Ivan Fogliata (Blue Lane Consulting S.r.l., Brescia)