Mille Miglia, il Tar ordina di rendere pubblico l’accordo Aci-Chopard

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(a.tortelli) Con la sentenza depositata lo scorso 8 aprile, il Tar di Brescia – accogliendo solo parzialmente il ricorso presentato da Chopard Italia – ha stabilito che entro un termine definito il socio dell’Automobil club di Brescia Eligio Butturini potrà entrare in possesso di una copia (epurata da alcuni dati “sensibili”) del contestato contratto stipulato il 6 maggio 2010 sulla concessione d’uso del marchio “Freccia Rossa – Mille Miglia” all’azienda svizzera di orologi di lusso Chopard (a firmarlo Automobile Club Brescia, Aci Brescia Service srl, Chopard International SA, Le Petit-Fils de L.U. Chopard & Cie SA e Chopard Italia srl).

Su richiesta di Butturini, la Commissione per l’accesso ai documenti aveva riconosciuto il diritto di Butturini di accedere all’atto per la natura pubblica dell’ente di via Enzo Ferrari, ma Chopard aveva diffidato Aci “evidenziando l’impegno alla riservatezza assunto da tutte le parti con l’art. 12 del contratto” e – di fronte all’intenzione dichiarata di consegnare il documento – aveva fatto ricorso al Tar del Lazio. Il caso è successivamente passato al Tar di Brescia, a cui Chopard ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati per: violazione del contraddittorio con i controinteressati; carenza dei presupposti dell’accesso,; mancanza di un interesse qualificato da parte di Butturini; violazione del diritto alla riservatezza.

Ora il Tar di Brescia – compensando le spese di giudizio – ha definito irrilevante la prima accusa e sottolineato che “non è dubitabile che il contratto (…) abbia la massima importanza all’interno della gestione amministrativa e finanziaria di tale ente (Aci, ndr), trattandosi dell’utilizzo del noto marchio Freccia Rossa – Mille Miglia” e che da questo deriva “l’interesse dei soci a conoscerne il contenuto, per poter esercitare la funzione di controllo”. Inoltre il Tribunale amministrativo evidenzia che “il principio di trasparenza dei documenti amministrativi, che ha fondamento nella legge, non può essere sostituito con il principio di segretezza su base negoziale”, tanto più alla luce del fatto che “dal lato dell’amministrazione vi è la necessità di dimostrare il buon uso delle risorse pubbliche”. Le uniche parti sottoponibili alla segretezza – aggiunge il Tar – sono quelle con dati sensibili o quelle che “le parti private forniscono al soggetto pubblico sulla propria organizzazione interna, sulle relazioni con parti terze e sulle proprie strategie commerciali, purché tali informazioni non siano state utilizzate nell’accordo per pesare la controprestazione del soggetto pubblico”.

Per questo il tribunale dispone un confronto tra le parti per definire quali porzioni del documento debbano essere rese note e dispone che entro 30 giorni Chopard debba far prevenire la sua proposta con le clausole da segretare, invitando l’Aci di Brescia a verificarle entro 20 giorni e dando altri 15 giorni alla controparte per le eventuali ulteriori osservazioni. A quel punto Aci avrà altri dieci giorni per la decisione definitiva e per la consegna del testo a Butturini.

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1 COMMENT

  1. SAREBBE COME DIRE CHE LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PUO’ FARE ACCORDI SEGRETATI CON PRIVATI SULLA FORNITURA DI CANCELLERIA….

  2. L’Aci in questa vicenda ha fatto la sua parte e ora deve rendere pubblico il documento il prima possibile per fare chiarezza..

  3. Sono un po’ sorpreso da queste volgari diatribe sui denari: pensavo che la Mille Miglia fosse una manifestazione tutta imperniata sulla passione per le auto d’epoca, non avrei creduto che in realtà fosse tutto un magheggio per fare soldi alla faccia dei gonzi che vanno a battere le mani ai ricconi in passerella… Aaaah, un altra bella illusione in frantumi, che tristezza!

  4. ma chi è il genio che crede che con un contratto si possa eludere una legge! ma chi lo ha scritto? Gianni e Pinotto? Chiedo ancora ma perché l’ACI ha accettato queste clausole contrarie alle leggi italiane?? Anche qui vorrei sapere chi era il consulente legale di ACI!!

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