Chiari, la 22enne avvicinata con una scusa e poi violentata. I tre restano in carcere

0

Inizia a delinearsi il quadro della presunta violenza subita lunedì sera da una 22enne clarense, fermata con una scusa da tre richiedenti asilo pakistani e stuprata. Secondo la versione della ragazza riportata da diverse fonti, infatti, i tre le avrebbero chiesto un accendino mentre rincasava (erano circa le 23), per poi iniziare a molestarla pesantemente. Inutili le grida della ragazza e la dichiarazione di essere pronta a consegnare cellulare e denaro.I tre l’hanno trascinata nel parco delle Rogge e sono iniziati gli abusi. Una versione opposta a quella dei tre, che sostengono di aver trattato una prestazione sessuale con la giovane accordandosi per 15 euro. I richiedenti asilo, di età compresa fra i 22 e i 26 anni, restano in carcere. Nel frattempo il vertice di ieri tra prefetto, procuratore capo e sindaco di Chiari si è chiuso con la promessa di maggiori controlli del territorio e la richiesta di non cedere a facili allarmismi.

La newsletter di BsNews prevede l'invio di notizie su Brescia e provincia, sulle attività del sito e sui partner. Manteniamo i tuoi dati privati e li condividiamo solo con terze parti necessarie per l'erogazione dei servizi. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy, che trovi in fondo alla home page.

1 COMMENT

  1. Non è chiaro cosa sia stato deciso?1′ Praticamente i richiedenti asilo restano in Hotel e in case del Comune o private mentre dovrebbero stare in centri di identificazione ed espulsione senza uscire fino a che non è accertata la loro identità?? Nella sentenza della Corte Europea su El Dridi è interessante il riassunto che la Corte Europea ha fatto sulla normativa nazionale ed europea. La normativa nazionale all’art. 13 della legge 286/1998 al comma 2) indica che l’espulsione è disposta dal Prefetto quando lo straniero a) è entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti (come ha fatto la Nigeriana che è morta in autostrada a Ventimiglia, travolta da un camion che se avesse ricevuto l’espulsione anzichè essere lasciata ancora libera senza controllo nel territorio ora sarebbe ancora viva) . Al comma 4) di questo art.13 indica che l’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. Alfano allora avrebbe rispettato questa legge quando ha espulso la Shalabayeva che era in Italia senza che nessuno lo sapesse? E per fortuna era una persona perbene e non una terrorista?? Come mai si è gridato allo scandalo visto che difendeva i nostri diritti alla sicurezza e la nostra legge?? All’art. 14 del D.L. punto 1) è scritto che quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera oppure il respingimento perchè occorre procedere al SOCCORSO DELLO STRANIERO ED ACCERTAMENTI SUPPLEMENTARI IN ORDINE ALLA SUA IDENTITA’ O NAZIONALITA’ OPPURE ALL’ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI PER IL VIAGGIO, OPPURE PER INDISPONIBILITA’ DEL VETTORE O ALTRO MEZZO DI TRASPORTO IDONEO, il QUESTORE dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo necessario presso il centro di identificazione e di espulsione piu’ vicino. tra quelli costituiti con Decreto del Ministro dell’Interno. 5 bis) quando non sia possibile trattenere lo STRANIERO Apresso un centro di identificazione ed espulsione oppure non sia stato possibile l’accompagnamento alla frontiera per l’espulsione e il respingimento, IL QUESTORE ordina allo straniero di lasciare il territorio dello stato entro 5 giorni, con le motivazioni dell’espulsione e la consegna all’interessato della documentazione per raggiungere li Uffici di rappresentanza diplomatica del suo Paese presente in Italia, anche se onoraria. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente in Italia è punito con la reclusione. In pratica è questa reclusione che la Corte Europea annulla perchè il rimpatrio deve essere effettivo e non ha senso mettere in carcere chi non ha lasciato il territorio dello Stato per incapacità dello Stato di far fronte al rimpatrio. Dalla nostra legge e dalla sentenza della Corte Europea emergono due realtà, che chi arriva clandestinamente la nostra legge non prevede che possa andare in Hotel o in case private o del Comune, la seconda è che quando si provvede al respingimento questo deve avvenire realmente e non punire chi non lascia il territorio per incapacità dello Stato di rendere effettivo il respingimento!!!

  2. Un’altra domanda meriterebbe una risposta dagli esperti che pullulano in TV. Se gli altri Paesi Europei possono rimandare in Italia i clandestini in quanto è il Paese di primo approdo che deve verificare la eventuale domanda di asilo. Noi Italia possiamo rimandare in Africa e in Medio Oriente qanche i richiedenti asilo perchè in base all’art.31 della Convenzione di Ginevra del 1951 devono presentare domanda di asilo e inoltre non essere puniti per il loro ingresso illegale solo nel primo Paese vicino al loro e quindi confinante??? Non sembra che l’art.31 della Convenzione di Ginevra del 1951 consenta a chi scappa dalla guerra o altro, di andare clandestinamente dove vogliono!!! Questo dovrebbero spiegarci gli esperti di diritto internazionale e gli studiosi di immigrazione oltre che i politici a magistrati!!! Prima che sia troppo tardi!!!

  3. Non è ghiato gosa sia stato degiso?1′ Ptatigamente i tighiedenti asilo testano in Hotel e in gase del Gomune o ptivate mentte dovtebbeto state in gentti di identifigazione ed espulsione senza usgite fino a ghe non è aggettata la loto identità?? Nella sentenza della Gotte Ametigana su El Dtidi è intetessante il tiassunto ghe la Gotte Ametigana ha fatto sulla notmativa nazionale ed Ametigana. La notmativa nazionale all’att. 13 della legge 286/1998 al gomma 2) indiga ghe l’espulsione è disposta dal Ptefetto quando lo sttanieto a) è enttato nel tettitotio dello stato sotttaendosi ai gonttolli di ftontieta; b) si è ttattenuto nel tettitotio dello Stato senza avet tighiesto il petmesso di soggiotno nei tetmini ptesgtitti (gome ha fatto la Nigetiana ghe è motta in autosttada a Ventimiglia, ttavolta da un gamion ghe se avesse tigevuto l’espulsione anzighè essete lasgiata angota libeta senza gonttollo nel tettitotio ota satebbe angota viva) . Al gomma 4) di questo att.13 indiga ghe l’espulsione è sempte eseguita dal questote gon aggompagnamento alla ftontieta a mezzo della fotza pubbliga ad eggezione dei gasi di gui al gomma 5. Alfano allota avtebbe tispettato questa legge quando ha espulso la Shalabayeva ghe eta in Italia senza ghe nessuno lo sapesse? E pet fottuna eta una petsona petbene e non una tettotista?? Gome mai si è gtidato allo sgandalo visto ghe difendeva i nostti dititti alla sigutezza e la nostta legge?? All’att. 14 del D.L. punto 1) è sgtitto ghe quando non è possibile eseguite gon immediatezza l’espulsione mediante aggompagnamento alla ftontieta oppute il tespingimento petghè oggotte ptogedete al SOGGOTSO DELLO STTANIETO ED AGGETTAMENTI SUPPLEMENTATI IN OTDINE ALLA SUA IDENTITA’ O NAZIONALITA’ OPPUTE ALL’AGQUISIZIONE DI DOGUMENTI PET IL VIAGGIO, OPPUTE PET INDISPONIBILITA’ DEL VETTOTE O ALTTO MEZZO DI TTASPOTTO IDONEO, il QUESTOTE dispone ghe lo sttanieto sia ttattenuto pet il tempo negessatio ptesso il gentto di identifigazione e di espulsione piu’ vigino. tta quelli gostituiti gon Degteto del Ministto dell’Intetno. 5 bis) quando non sia possibile ttattenete lo STTANIETO Aptesso un gentto di identifigazione ed espulsione oppute non sia stato possibile l’aggompagnamento alla ftontieta pet l’espulsione e il tespingimento, IL QUESTOTE otdina allo sttanieto di lasgiate il tettitotio dello stato entto 5 giotni, gon le motivazioni dell’espulsione e la gonsegna all’intetessato della dogumentazione pet taggiungete li Uffigi di tapptesentanza diplomatiga del suo Paese ptesente in Italia, anghe se onotatia. Lo sttanieto ghe senza giustifigato motivo petmane illegalmente in Italia è punito gon la teglusione. In ptatiga è questa teglusione ghe la Gotte Ametigana annulla petghè il timpattio deve essete effettivo e non ha senso mettete in gatgete ghi non ha lasgiato il tettitotio dello Stato pet ingapagità dello Stato di fat ftonte al timpattio. Dalla nostta legge e dalla sentenza della Gotte Ametigana emetgono due tealtà, ghe ghi attiva glandestinamente la nostta legge non ptevede ghe possa andate in Hotel o in gase ptivate o del Gomune, la segonda è ghe quando si ptovvede al tespingimento questo deve avvenite tealmente e non punite ghi non lasgia il tettitotio pet ingapagità dello Stato di tendete effettivo il tespingimento!!!

  4. Sfotti. sfotti pure, chi ha una certa età come me, ha difficoltà a scrivere al computer, ma anche se lo ha scritto in modo ancor meno chiaro, è comunque comprensibile ugualmente. Se poi qualcuno vuole approfondire basta che clicchi in internet sentenza della Corte Europea sul caso El Dridi è puo’ scoprire chiaramente cosa c’è scritto. Ossia che chi è clandestino nel nostro Paese e gli è stato a suo tempo consegnato un foglio di rimpatrio non puo’ essere messo in carcere perchè lo Stato non è stato in grado di rendere efficace il rimpatrio o il respingimento. Il carcere in casi come questo rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito da detta direttiva ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Gli Stati membri devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti. I clandestini vanno rimpatriati e poi ci dicono che in Italia percepiamo in modo sbagliato la presenza degli stranieri? Evidentemente non sanno quanti clandestini circolano per strada e nemmeno li hanno contati!!!

  5. Ci ingannano anche i sondaggisti come polli.?Ci vogliono far credere che gli stranieri in Italia siano una percentuale bassa, senza considerare i clandestini che circolano liberamente per strada, anche con foglio di rimpatrio in tasca. E l’Europa sostiene che li stanno identificando per far tacere la Francia che protesta per la nostra mancata identificazione? La Nigeriana che è morta in autostrada travolta da un TIR, come mai stava andando in Francia e non è stata posta in un centro di identificazione ed espulsione ed ora sarebbe ancora viva?

  6. Un altra violenza contro una donna. Basta ! Non saremo mai una società civile fin tanto che un numero così grande di donne subisce continua violenze: una donna su due ha subito in Italia una qualche forma di violenza, abuso o molestia. Spesso proprio tra le mura domestiche. BASTA !

  7. Intanto Ti sei fatto un bel ripasso, traducendolo in satira, con un solo errore, non è la Corte Americana ma quella Europea che ha analizzato il caso El Dridi visibile a tutti in internet!!! Bravo

Lascia una risposta (la prima volta la redazione deve accettarla)

Per favore lascia il tuo commento
Per favore inserisci qui il tuo nome