Sentenza del Giudice di pace: le multe ai clienti delle prostitute non sono valide

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Le multe ai clienti delle prostitute non sono valide. A stabilirlo è stato il Giudice di Pace di Brescia Guido Mutti, accogliendo il ricorso di un automobilista.

Il 35enne – assistito dall’avvocato Gianbattista Bellitti – era stato multato di ben 500 euro dalla Polizia locale perché sorpreso a trattare con una prostituta in via Vallecamonica. Ma per il giudice la multa e l’articolo del Regolamento comunale sono “invalidi”.

Mutti fa infatti riferimento a una sentenza di due anni fa del coordinatore dei giudici di pace di Verona, e sottolinea che “un organo diverso dallo Stato non può disciplinare la cosiddetta “lotta alla prostituzione” perché ciò esula dai suoi poteri” e “se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un’attività illecita, è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà se non mediante leggi statali”.

Di più. La norma della Loggia è illegittima anche perché “vieta anche solo di colloquiare con soggetti che esercitano la prostituzione”.

Per la sentenza ha espresso soddisfazione il Movimento per la partecipazione Cittadine Cittadini guidato da Francesco Catalano. “Il Giudice di Pace di Brescia”, scrive in una nota Catalano, “sentenzia quanto da noi da tempo sostenuto, l’illegittimita del regolamento comunale e l’illegalità dell’operato della Polizia Locale in relazione alla repressione del fenomeno della prostituzione per strada. Ricordo che abbiamo in attesa di sentenza un nostro ricorso contro l’articolo che prevede le multe per i clienti delle prostitute. E’ da anni che chiediamo l’abolizione degli articoli illegittimi, rispetto alla costituzione e cosi dichiarati da tutte le sentenze che si sono susseguite, e da anni che chiediamo che la polizia locale operi nel rispetto della costituzione. Purtroppo non siamo stati ascoltati e questo ha portato alla condanne dell’operato della Polizia Locale e dei regolamenti comunali. E’ il momento di rivedere in modo serio il regolamento comunale, come già deciso della giunta e consiglio comunale un anno fa, decisione che purtroppo non ha avuto ancora seguito. Chiediamo che la Polizia Locale”, conclude il Movimento, “da oggi operi nel rispetto della sentenza”.

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6 Commenti

  1. Difatti, affermo che le Ordinanze Sindacali ed i Regolamenti di Polizia Urbana devono essere conformi ai principi generali dell’Ordinamento, secondo i quali la prostituzione su strada non può essere vietata in maniera vasta ed indeterminata. Di conseguenza, i relativi verbali di contravvenzione possono essere impugnati in un ricorso. In più per le medesime ragioni, i primi provvedimenti suddetti non possono essere emessi per problematiche permanenti ed i secondi non possono riguardare materie di sicurezza e/o ordine pubblico.

  2. Sarebbe interessante sapere dove abita il signor Guido Mutti: si potrebbe dare indicazione a quante più prostitute possibile di esercitare proprio lì.

  3. E pensare che un giovane si è suicidato anni fa per la vergogna di aver subito una multa del genere!!!! E’ vero che la prostituzione non è un reato e quindi è ingiusto multare chi ne fa uso, però sarebbe da verificare se come esercizio abusivo di mestiere girovago sia legittimo che venga esercitata per strada e non in luoghi chiusi. Un giudice di forum su rete4 anni fa sentenziò che l’attività di lavavetro è illegittima perchè in violazione dell’art. 669 del codice penale “esercizio abusivo di mestiere girovago”.” Le forze dell’ordine devono sempre intervenire” Quindi se i lavavetri svolgono un’attività illegittima anche i parcheggiatori abusivi svolgono parimenti un’attività illegittima e non dovrebbero esserci a tormentare le persone soprattutto nei parcheggi degli ospedali. Se poi la prostituzione non è reato, esercitarla per strada potrebbe rientrare in un’attività girovaga illegittima oppure no? Almeno starsene lontano dai centri abitati sarebbe come minimo doveroso o no?

  4. @???
    Posso dire che esiste l’articolo 7 della Legge 75/1958 “Merlin”, il quale afferma che le autorità di pubblica sicurezza, sanitarie e di ogni altro tipo amministrativo non possono registrare le donne che si prostituiscono o sospettate d’esercitare il meretirico. Il tutto derogato esclusivamente al campo fiscale (art. 36 comma 34bis Legge 248/2006), ma non per il resto.

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