Stazione, alcolici da asporto vietati fino al 31 luglio

E' stata prorogata fino al 31 luglio l'ordinanza che vieta la vendita da asporto di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro dalle 18

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E’ stata prorogata fino al 31 luglio l’ordinanza della Loggia che vieta la vendita da asporto di bevande alcoliche e la vendita di bevande analcoliche in contenitori di vetro nella zona della Stazione di Brescia. Il divieto scatta alle ore 18 e dura fino alle ore 6.

Il divieto riguarda le seguenti vie: Via F.lli Ugoni tratto compreso tra Via Cassala e P.le Repubblica, Via Folonari; Piazzale Repubblica; Via Corsica nel tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Sostegno; Viale Stazione; Vicolo Stazione; Via Togni nel tratto compreso tra Viale Stazione e Via Folonari; Via XX Settembre tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Saffi; Via Foppa; Via Romanino; Via Solferino tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Lattanzio Gambara tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Sostegno nel tratto compreso tra Via Corsica ed il cavalcavia Kennedy; Via Privata De Vitalis nel tratto compreso tra Via Sostegno e Via Sardegna.

 

IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

OGGETTO: ZONA STAZIONE – DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIVOGLIA CONTENITORE E DI BEVANDE ANALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 06.00 PERIODO DAL GIORNO 1° MAGGIO  –  31 LUGLIO 2017

IL SINDACO

  • PREMESSO che in alcune zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Brescia, come da cartografia parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare nelle zone ricomprese nelle vie: Via F.lli Ugoni tratto compreso tra Via Cassala e P.le Repubblica, Via Folonari; Piazzale Repubblica; Via Corsica nel tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Sostegno; Viale Stazione; Vicolo Stazione; Via Togni nel tratto compreso tra Viale Stazione e Via Folonari; Via XX Settembre tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Saffi; Via Foppa; Via Romanino; Via Solferino tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Lattanzio Gambara tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Sostegno nel tratto compreso tra Via Corsica ed il cavalcavia Kennedy; Via Privata De Vitalis nel tratto compreso tra Via Sostegno e Via Sardegna, si è evidenziato l’eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che indugiano negli spazi pubblici con l’inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, e di comportamenti che ledono la civile convivenza;
  • PRESO ATTO che al consumo di tali bevande consegue l’abbandono nelle strade, piazze, porticati pubblici e di uso pubblico di bottiglie e contenitori in vetro spesso ridotti in frantumi;
  • CONSIDERATO inoltre che, come risulta dagli interventi effettuati dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale, in più occasioni si sono verificate risse e alterchi, causate dall’abuso di sostanze alcoliche, aggravati dalla circostanza che i contenitori in vetro utilizzati per il consumo di bevande da asporto, ridotti in frantumi, sono utilizzati come potenziali strumenti di offesa;
  • CONSIDERATO che detta situazione assume proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore serali e notturne, costituendo seria fonte di pericolo per l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro, l’igiene e la normale convivenza dei cittadini, così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale e come più volte segnalato dai residenti nella zona di cui trattasi;
  • CONSIDERATO altresì che le zone sopra indicate sono interessate da un notevole afflusso e frequentazione di persone, dovuto alla presenza di pubblici esercizi ed esercizi commerciali nonché agli utenti della stazione ferroviaria;
  • CONSIDERATO inoltre che l’art. 7 comma 1 lett. x) del Regolamento di Polizia Urbana si limita a vietare il mero consumo di bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari, sul suolo pubblico, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, e sanziona l’abbandono e deposito di detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana.
  • DATO ATTO che l’art. 6 commi 2, 2bis e 3 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, conv. in L. 2 ottobre 2007 n. 160 e modificato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, prevede che gli esercizi pubblici di somministrazione e i circoli debbano interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00 e che gli esercizi di vicinato debbano interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, pena l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 20.000;
  • VALUTATO tuttavia che la dimensione dei fenomeni in premessa descritti dimostri l’inefficacia dei divieti già in vigore e richieda un intervento contingibile ed urgente in merito alla vendita per asporto di bevande alcoliche ampliando, per un periodo limitato di tempo, l’estensione oraria del divieto con riferimento ai numerosi esercizi commerciali dell’area, al fine di scongiurare il rischio per la sicurezza urbana onde evitare che si arrivi a più gravi conseguenze;
  • RITENUTA quindi la necessità di istituire il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsivoglia recipiente contenute e di bevande analcoliche qualora contenute in recipienti di vetro, nella fascia oraria serale e notturna dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, per il periodo dal 01.05.2017 al 31.07.2017, fatto comunque salvo il divieto di consumo delle bevande alcoliche e il divieto di abbandono dei relativi contenitori di cui all’art. 7 comma 1 lettera x del Regolamento di Polizia Urbana;
  • TENUTO CONTO delle indicazioni pervenute dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica;
  • RILEVATO infine che nonostante l’effettuazione di servizio di controllo da parte delle forze di polizia la situazione permane critica tanto da rendere improcrastinabile l’emissione di un provvedimento di urgenza in quanto gli strumenti ordinari sono risultati inefficaci;
  • CONSIDERATA la necessità, per le motivazioni sopra esposte, di prorogare il provvedimento e consolidarne l’efficacia dei comportamenti attesi;
  • TENUTO CONTO dei positivi riscontri;

VISTI

  • l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
  • lo Statuto Comunale;
  • il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017 n. 18 recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città”;

 

ORDINA

dal 1° maggio al 31 luglio 2017, nelle seguenti vie: Via F.lli Ugoni tratto compreso tra Via Cassala e P.le Repubblica, Via Folonari; Piazzale Repubblica; Via Corsica nel tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Sostegno; Viale Stazione; Vicolo Stazione; Via Togni nel tratto compreso tra Viale Stazione e Via Folonari; Via XX Settembre tratto compreso tra Piazzale Repubblica e Via Saffi; Via Foppa; Via Romanino; Via Solferino tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Lattanzio Gambara tratto compreso tra Viale Stazione e Via Saffi; Via Sostegno nel tratto compreso tra Via Corsica ed il cavalcavia Kennedy; Via Privata De Vitalis nel tratto compreso tra Via Sostegno e Via Sardegna,

E’ VIETATA

la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsivoglia recipiente contenute nonché la vendita per asporto di bevande analcoliche qualora contenute in recipienti di vetro tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

Tale divieto riguarda esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, nonché i distributori automatici.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

DEMANDA

agli organi di Polizia Statali e Polizia Locale il controllo per l’osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia e alle attività commerciali insistenti nell’area oggetto della presente ordinanza.

 

Brescia, 28.04.2017

 

IL SINDACO

Emilio Del BONO

 

Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 24

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Bresci

Settore proponente: Settore Polizia Locale

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Polizia Locale, Via Donegani 12, Brescia – tel. 030 2978811 – 8827. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 previo appuntamento telefonico.

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell’articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale – dott. Roberto Novelli.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).

 

 

 

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