Sentenza sulla movida, ora parla Gianfranco Paroli

Sulla sentenza della movida ora parla Gianfranco Paroli, fratello dell'ex sindaco Adriano, e che nel 2012 fu uno dei promotori della causa al Comune.

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Sentenza sulla movida, ora parla Gianfranco Paroli. E’ passato qualche giorno dalla sentenza che condanna il Comune di Brescia al risarcimento per danni biologici a due residenti che avevano fatto denuncia – era il 2012 – contro gli schiamazzi notturni del quartiere Carmine. Solo oggi Gianfranco Paroli, fratello dell’ex sindaco Adriano e promotore della protesta contro la Loggia, ha deciso di commentare la vittoria in sede legale, e lo fa in un lungo comunicato in cui si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti delle dichiarazioni post sentenza dell’assessore Valter Muchetti.

Ecco di seguito il testo completo del comunicato:

Con la sentenza n. 2621 del 06/09/2017, il Tribunale di Brescia (Giudice monocratico Dott.ssa Carla D’AMBROSIO) ha condannato il Comune di Brescia al risarcimento di danni NON patrimoniali e patrimoniali causati dal fenomeno comunemente conosciuto come “movida” del quartiere Carmine di Brescia.
La sentenza e’ riferita al giudizio introdotto nel settembre 2014 avanti al Tribunale di Brescia e rappresenta solo l’ultimo atto (i principali passi recedenti sono stati l’esposto-istanza alla Prefettura, Questura, Procura della Repubblica, Sindaco di Brescia e ARPA in data 25/01/2012 ed il ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia in data 13/04/2013) di un lungo e complesso iter processuale curato, avanti al Tribunale, dall’Avv Marco Piccoli.
A seguito della sentenza, l’unico esponente dell’Amministrazione Comunale che ha rilasciato dichiarazioni e’ stato l’Assessore alla Rigenerazione Urbana e Politiche per una città sicura Sig. Valter Muchetti.
Visto quanto affermato, e’ doveroso e opportuno ricordare e/o evidenziare nonche’ porre
alcuni quesiti al citato Assessore come di seguito indicato.
1) L’Assessore attacca la decisione tra l’altro ricordando che i rilievi fonometrici risalgono al
2012, così implicitamente affermando che il disagio provocato dalla movida non è
questione attuale.  Vien da interrogarsi quindi sulle motivazioni che hanno spinto il Sindaco ad adottare e reiterare (in data 25/07/2013 – 11/10/2013 – 11/04/2014 – 16/10/2014 – 22/04/2015) due ordinanze contingibili e urgenti laddove testualmente scrive a proposito della c.d. “movida”:“tale fenomeno è caratterizzato dal fatto che un elevato numero di persone  (nell’ordine del migliaio in alcune occasioni) staziona all’esterno degli esercizi pubblici di cui sopra, occupando la pubblica via, consumando bevande per lo più alcoliche e
trattenendosi in loco fino ad ore molto tarde (anche oltre le 2.00 di notte); che tale
situazione, avuto riguardo al numero delle attività, alla loro concentrazione territoriale ed
alla conformazione dello stato dei luoghi caratterizzato da vie strette, ha fatto riscontrare
elementi di forte criticità, concernenti in particolare i profili di tutela della quiete e del
riposo dei residenti e del loro diritto al libero accesso e godimento della residenza e della
proprietà privata, di tutela dell’ambiente urbano, della pubblica sicurezza e dell’ordine
pubblico, evidenziati dagli esposti dei cittadini (sia scritti sia mediante sollecitazioni
telefoniche alla Centrale Operativa della Polizia Locale), dai sopralluoghi delle forze di
polizia ed in particolare dalla Polizia Locali, tutti ampiamente riportati anche dai mass
media” (cfr. Ordinanze sindacali).
A ben vedere, nemmeno sarebbero serviti i rilievi fonometrici! E’ il Comune stesso che dal
2013 evidenzia la gravità della situazione!!!
2) Il COMUNE NON C’ENTRA. LE COMPETENZE IN MATERIA SPETTANO AD ALTRE
AUTORITA’. E COMUNQUE NON SI PUO’ INTERVENIRE CON I MANGANELLI.
Fermo che se la materia fosse di competenza “altrui” il Sindaco non avrebbe adottato le
ordinanze di cui sopra, si ricorda:
– l’art. 2.2-2.10 dello Statuto del Comune di Brescia stabilisce che il Comune ha l’obbligo di attivarsi “per assicurare la tutela dei diritti dei cittadini” nonché di “concorrere a garantire il diritto alla salute con particolare riguardo alla qualità ed alla sicurezza dell’ambiente di vita […]”. La fonte statutaria individua quindi la salute dei cittadini in relazione alla qualità e alla
sicurezza dell’ambiente di vita come obbiettivo prioritario da perseguire.
– L’art. 190, comma IV, Codice della strada recita: “E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni”.
Quante multe sono state date dalla polizia locale? Non si chiede l’intervento dei manganelli. Basterebbe anche solo sanzionare in modo efficacemente deterrente chi staziona abusivamente su strade e marciapiedi. Quante sanzioni gravi ai sensi dell’art. 39 Regolamento Polizia Urbana Comune di Brescia sono state comminate?
Ricordiamo cosa prevede il regolamento comunale:
Art.39 – Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.
1. I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli
privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini
l’aggregazione di persone all’interno o all’esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio
per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuovere le cause.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare
che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all’esterno tra le ore 23 e le
ore 8.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al
pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete
pubblica e privata.
4. L’autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabilito dalla normativa in tema di
inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile,
deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei
luoghi, all’orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete
pubblica e privata.
5. A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, il dirigente
responsabile può ridurre l’orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di
fenomeni di disagio e turbativa può applicare il disposto di cui all’art.68. (Art.68 –
Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività
autorizzate. 1. Per motivi di sicurezza urbana il dirigente del Settore che ha rilasciato
l’autorizzazione può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza
del Comune).
3) E POI PERCHE’ VANNO TUTELATI I RESIDENTI?
Come argomentato avanti al Tribunale dal nostro legale, va ricordato come il nostro
ordinamento, riconoscendo e tutelando la proprietà privata (art. 42 Cost.), garantisca al
proprietario il diritto di goderne e disporne in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.).
Il diritto al pieno godimento della proprietà privata viene del resto protetto alla stregua di
un diritto fondamentale anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
laddove all’art. 7 si prevede il diritto di ogni individuo al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni e, all’art. 17, si statuisce che
ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente,
di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
E’ altresì il caso di sottolineare che l’art. 32 della Carta Costituzionale considera
la salute un diritto assoluto, inviolabile e non degradabile. In questo modo, l’art. 844 c.c., letto alla luce dell’art. 32 Cost., consente di apprestare una tutela inibitoria (accanto a quella risarcitoria) per una difesa immediata del diritto alla salute, ad ulteriore conferma dell’inviolabilità di tale diritto nel nostro ordinamento.

Non vi è dubbio che tale impostazione è in linea altresì con la giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell’uomo. In proposito è certamente illuminante ricordare nuovamente
la nota pronuncia del 2 novembre 2006 con la quale la Corte di Strasburgo così si
esprimeva: “L’articolo 8 della Convenzione protegge il diritto dell’individuo al rispetto della
sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Il domicilio è
normalmente il luogo, lo spazio fisicamente determinato ove si sviluppa la vita privata e
familiare. L’individuo ha diritto al rispetto del suo domicilio, concepito non solamente come
il diritto al semplice spazio fisico ma anche come quello al godimento, in tutta tranquillità,
di tale spazio. Le minacce al diritto al rispetto del domicilio non riguardano solamente i
pregiudizi materiali o corporali, quali l’intromissione nel domicilio di una persona non
autorizzata, ma anche i pregiudizi immateriali e incorporei, come i rumori, le emissioni, gli
odori e altre ingerenze”.
A rischio di apparire banali, l’elementare ragionamento secondo cui una Pubblica
Amministrazione Locale deve curare la pulizia della strada sgombrandola da materiale e,
quando capita, da precipitazioni atmosferiche, e non sia tenuta dal preservare la sede
stradale dall’occupazione chiassosa di migliaia di persone, pare francamente illogico e
quanto meno contrario ai normali canoni di diligenza.
Pare quindi del tutto censurabile il comportamento della P.A. che, nonostante l’evidenza,
l’emanazione di un’ordinanza e l’ammissione di non aver autorizzato l’occupazione della
strada comunale, continua a consentire lo stazionamento di migliaia di persone nella
pubblica via, di fatto, per altro, in tal modo abusivamente adibita ad enorme plateatico
gratuito.

Da ultimo, necessito di precisare che quella che ho condotto non è una battaglia politica
contro questo o quel Sindaco (guarda caso la vertenza è stata avviata quando mio fratello
– come tutti han ricordato – era Sindaco ed è proseguita poi contro l’Amministrazione
guidata da Emilio Del Bono), non deve (perché non l’ha) il sapore della lotta politica
finalizzata a chissà quali fini: è una semplice e profonda battaglia di civiltà e di diritto.

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