Sono le ore 16:05 del giorno Martedì 07 Settembre 2010

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Paolo
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IL BLOGGER

Giovedì 04 Giugno 2009, ore 15.10 | Commenta
LA SENTENZA
assegno all’ex coniuge- convivenza del beneficiario dell’assegno di divorzio-rapporti
da
Cassazione Civile, n. 2709 del 4/2/09

Il caso:
Alfio e Santina hanno divorziato nel 2005. A Santina l’ex coniuge, così come stabilito, versa un assegno divorzile di euro 400,00 mensili.
Santina, dal 2006 convive con un uomo, dal quale a dicembre 2007 ha avuto un figlio.
Tali ultime circostanze inducono Alfio a ritenere che ben possa chiedere ed ottenere la revoca o la riduzione dell’assegno al cui versamento è tenuto.
Santina è di diverso avviso.
La decisione:
ha ragione Santina.
I giudici osservano infatti, nella decisione in commento, che l’eventuale nascita di un figlio non costituisce di per sé elemento di prova idoneo e sufficiente a dimostrare l’esistenza di una situazione di convivenza di fatto tra i genitori, avente carattere di stabilità e continuità tali da far presumere che il beneficiario dell’assegno tragga da tale convivenza vantaggi economici che giustifichino la revisione dell’assegno.
Per altro verso, i giudici precisano e ribadiscono che la convivenza può influire sulla misura dell’assegno di divorzio solo qualora si dia la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che essa – pur non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraendosi nel tempo – influisca in meglio sulle condizioni economiche dell’avente diritto all’assegno, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente o quantomeno di apprezzabili risparmi di spese derivatigli dalla convivenza stessa.


Sabato 30 Maggio 2009, ore 10.29 | Commenta
LA SENTENZA
assegno di separazione-assegno di divorzio-rapporti
da
Cassazione Civile, n. 23690 del 15/9/08

Il caso:
Nubenda e Nubendo sono separati legalmente da 14 anni dopo essere stati sposati per circa 10.
In sede di separazione consensuale le parti non avevano previsto alcun assegno di mantenimento in favore di Nubenda.
I redditi attuali dei due coniugi sono significativamente differenti.
Basti osservare che mentre Nubendo supera gli 80.000,00 euro netti annuali, Nubenda non arriva ai 15.000,00.
Tale situazione economica è profondamente diversa rispetto a quella esistente nel periodo della loro convivenza matrimoniale: allora, entrambi i coniugi guadagnavano circa 10 milioni di lire netti annui a testa.
Le parti intendono ora chiedere il divorzio ma mentre Nubenda pretende l’assegno divorzile, Nubendo glielo nega sostenendo che nel corso del lungo periodo di separazione la moglie non ha mai goduto di alcun assegno di mantenimento, circostanza, a suo dire, sufficiente ad impedirle ora di poter ottenere quello divorzile.
La decisione:
i giudici danno ragione a Nubenda.
Osservano infatti in generale che l’assegno di divorzio ha natura profondamente diversa da quello di mantenimento anche perché, a differenza di quest’ultimo, presuppone lo scioglimento del matrimonio ed inoltre prescinde totalmente dagli obblighi di mantenimento e di alimenti.
Ed invero l’assegno di divorzio ha funzione eminentemente assistenziale, in quanto legato alla mancanza di redditi e sostanze adeguate del coniuge ed alla sua impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli, valutata l’adeguatezza con riguardo al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto.
Ed allora, proseguono i giudici, l’assetto economico relativo alla separazione non rappresenta un vincolo per il giudice del divorzio.
In altri termini, la circostanza che in sede di separazione non sia stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento a favore del coniuge non impedisce che lo stesso possa rivendicare ed ottenere quello divorzile, se ne ricorrono ovviamente i presupposti rappresentati dall’inadeguatezza delle sue sostanze economiche.
Nel caso di specie, la profonda disparità delle capacità economiche dei due signori ha portato i giudici a confermare l’assegno divorzile in favore di Nubenda nella misura di euro 500,00 mensili rivalutabili.


Lunedì 18 Maggio 2009, ore 15.30 | Commenta
LA SENTENZA
Lavoro autonomo o lavoro dipendente?
da
Cassazione Civile, Sezione Lavoro,  n. 58 del 7/1/09

Il caso:
Goffredo lavora occasionalmente come cameriere in un ristorante da circa due anni.
Mediamente ha sempre lavorato a settimane alterne e solo per 3 giorni settimanali (tranne alcuni periodi in cui non ha lavorato affatto) mentre il ristorante rimane aperto tutti i giorni.
Senza alcun preavviso, il proprietario del ristorante, in data 1 aprile… (ma non è uno scherzo), gli comunica oralmente di “..stare a casa” e che non ha “..più bisogno di lui”.
Goffredo intende impugnare la decisione, ritenendola del tutto illegittima poiché, a suo dire, il lavoro da lui svolto è di tipo subordinato e pertanto gli debbono essere riconosciute tutte le tutele previste sia in ordine al trattamento economico sia per quanto riguarda di divieto di licenziamento orale e senza giusta causa ecc.
Il proprietario del ristorante, ritiene invece che si tratti di lavoro autonomo poiché, avendo sempre  Goffredo lavorato solo per alcuni giorni la settimana, le sue prestazioni sono state discontinue, occasionali e saltuarie così che si è in presenza di lavoro autonomo che non giustificherebbe quanto Goffredo pretende.
Data la totale divergenza di “opinioni” si rende necessario rivolgersi al giudice.
La decisione:
i giudici danno ragione a Goffredo.
Osservano infatti in generale che ben può trattarsi di lavoro dipendente anche quando non vi sia l’obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese dal lavoratore non qualificano necessariamente il rapporto di lavoro come autonomo.
Per contro, sono indici della subordinazione l’assenza di rischio economico per il lavoratore, l’osservanza di un orario di lavoro, l’inserimento nell’altrui organizzazione produttiva e la soggezione al potere anche disciplinare del datore di lavoro.
I giudici peraltro si chiedono come sia possibile lavorare come cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi, liberi dalle direttive del datore magari decidendo autonomamente del proprio abbigliamento o della distribuzione dei tavoli o dell’orario di lavoro.


Lunedì 11 Maggio 2009, ore 12.53 | Commenta
Mobbing-vessazioni sul posto di lavoro
da
Cassazione Civile, Sezione Lavoro,  n. 9477 del 21/4/09

Il caso:
Carmela sostiene che sul posto di lavoro sia oggetto di continue vessazioni e soprusi da parte dei colleghi.
In particolare, a suo dire, Mario e Flavio, con i quali trovasi a lavorare gomito a gomito, oramai da 6 anni, l’hanno isolata, non le rivolgono neppure una parola e l’hanno financo esclusa da qualsivoglia decisione collettiva che il tipo di lavoro da lei svolto richiederebbe. Inoltre, il capo ufficio, amico stretto dei due uomini, le ha fatto pervenire recentemente una lettera con la quale le comunica che è stata trasferita in un altro reparto.
Carmela ritiene che tali comportamenti ed episodi configurino la fattispecie di mobbing e si rivolge al giudice per ottenerne la cessazione oltre al risarcimento dei danni.
I colleghi ed il datore di lavoro, sostengono invece che sia il pessimo carattere di Carmela la causa di tale sua esclusione.
La decisione:
i giudici danno torto a Carmela.
Osservano infatti che non si configura la fattispecie di mobbing e nemmeno la possibilità di un risarcimento del danno se i conflitti in ufficio siano una conseguenza del pessimo carattere del dipendente (per esempio disagio esistenziale), ovviamente da dimostrare.
Il clima di scontro, proseguono i giudici, che capi e colleghi instaurano nei confronti di un lavoratore che ha difficoltà caratteriali, essendone un effetto e non la causa, non è idoneo ad integrare quegli episodi di vessazioni tipici del fenomeno mobbing.

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Giovedì 29 Luglio 2010, ore 23.28 1 commenti


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