Trovare un idraulico o un elettricista d’estate? Ecco i consigli e le tariffe

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    L’Associazione Artigiani come ogni anno ha fornito un semplice ma, quantomai utile, “vademecum” per capire come districarsi qualora vi fosse la necessità dell’intervento di riparazione da parte di un manutentore.

    L’assenza del proprio idraulico o del proprio elettricista, come anche del riparatore di elettrodomestici o di auto, pone i cittadini nella condizione di rivolgersi a chi non si conosce e può insorgere qualche dubbio sul comportamento da adottare per evitare spiacevoli inconvenienti.

    Le persone più a rischio sono gli anziani che nel caso di bisogno spesso si fanno prendere dal panico rischiando di affidarsi a chi capita, senza cautelarsi in alcun modo.

    Come comportarsi, quindi? In via precauzionale sarebbe buona cosa informarsi antecedentemente al periodo “critico” dal proprio elettricista ed idraulico di fiducia in quali giorni risulteranno assenti ed eventualmente se, in caso di chiusura prolungata, hanno un collega che li sostituisce.

    Prima di richiedere un qualsiasi intervento si dovrebbe riuscire ad individuare che tipo di guasto si è verificato: nell’ipotesi fosse elettrico è importante sapere che se il guasto è a monte del contatore, si deve chiamare l’Ente gestore del servizio di distribuzione dell’energia (es.: A2A per la città); diversamente deve essere contattato un elettricista. La stessa cosa vale per la rete idrica.

    Nel caso in cui si ricerchi “al buio” un manutentore, utili sono gli strumenti messi a disposizione dai quotidiani locali che pubblicano i nominativi degli artigiani dei vari settori che sono presenti nel periodo di ferie.

    Importante è assicurarsi che le persone contattate siano regolarmente iscritte alla Camera di commercio è che abbiano i requisiti per poter svolgere la manutenzione richiesta.

    Al contatto con il manutentore è bene, oltre che opportuno, chiedere preventivamente qual è il costo del diritto di chiamata ed il costo orario della persona che interviene in modo che si possa capire già il costo di base.

    Per quanto attiene alle parti eventualmente da sostituire, chiedere preventivamente il costo del/i pezzo/i: a tale scopo si precisa del libro degli usi e consuetudini della Camera di Commercio si è evidenziato che è uso non rilasciare il preventivo scritto nel caso di interventi urgenti mentre è possibile richiederlo per gli interventi programmabili.

    Si precisa inoltre che non è un uso delle categoria dei manutentori far sottoscrivere alcun che all’atto della prima uscita. Se viene avanzata tale proposta dall’operatore è importantissimo leggere a fondo ciò che viene fatto sottoscrivere perché può accadere che in quel documento siano evidenziate voci che danno origine a costi esorbitanti.

    Per dare un punto di riferimento utile, l’Associazione Artigiani evidenzia che il costo per il diritto fisso di chiamata può variare dai 38 ai 50 € e che il costo orario varia in funzione dell’ora (diurno, notturno, feriale o festivo) e della qualifica di chi svolge l’intervento.

    In ogni caso gli importi/ora possono variare da un minimo di circa € 25,00 per un operaio aiutante ad un massimo circa € 45,28 per un operaio montatore in ore notturne e festive.

    Si ricorda altresì che se l’intervento effettuato da origine ad una manutenzione straordinaria dell’impianto, il manutentore dovrà rilasciare oltre al documento fiscale, apposita dichiarazione di conformità.

    Ma un altro problema viene evidenziato dall’Associazione: nel periodo estivo sempre più persone si affidano al “fai da te” delle manutenzione e/o modifiche di impianti, automazioni dei cancelli, impianti d’allarme o quant’altro.

    Il tutto spesso favorito da veri e propri manuali disponibili presso ipermercati, service della grande distribuzione, in internet, oltre al materiale tecnico che dovrebbe invece essere per uso professionale.

    L’Associazione ricorda che non è possibile per Legge intervenire su impianti elettrici, idraulici, antenne, motorizzazioni di cancelli qualora questi interventi non siano di manutenzione ordinaria. Infatti ogni operazione di modifica o di nuova installazione configura l’opera come manutenzione straordinaria che può essere compiuta solo ed esclusivamente da persona in possesso dei requisiti stabiliti dalla D.M. 37/08. La nota è quanto mai puntuale perché è bene che si sappia che qualsiasi intervento di questo tipo non certificato da dichiarazione di conformità, oltre ad essere sanzionabile da parte degli organi di controllo (che potrebbero altresì disporne l’eliminazione ed il rifacimento) fa decadere ogni tutela anche dal punto di vista assicurativo personale.

    Dalle categorie degli installatori e manutentori un vademecum importante perché volto a rimuovere luoghi comuni sulle manutenzioni ed evitare quei pochi fraintendimenti che in genere “fanno notizia” e che ledono la stragrande maggioranza degli operatori che invece lavorano con professionalità e che si confrontano correttamente sul mercato per garantire la qualità del servizio.

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