SINDACO
Prot. N. 12865/12/N
Brescia, lì 17.02.2012
OGGETTO:ORDINANZA di adozione di provvedimenti viabilistici temporanei – Disposizioni
per il contenimento dell’inquinamento atmosferico nel Comune di Brescia.
Istituzione di “targhe alterne”, alla circolazione degli autoveicoli, motocicli e
ciclomotori .
IL SINDACO
Premesso:
· che da alcuni valori relativi al materiale particolato (PM 10), monitorati dalla rete di
rilevamento della qualità dell’aria nella città di Brescia, risultano presenti episodi di
superamento dei valori limite stabiliti dalle norme vigenti;
· che le previsioni fornite dall’ARPA relativamente alla persistenza del fenomeno
dell’inquinamento, indicano condizioni atmosferiche favorevoli all’accumulo di inquinanti;
· che la materia è stata oggetto di valutazione da parte della Giunta comunale
· che il superamento oltre certi limiti delle polveri sottili, per periodi prolungati, può determinare
grave pericolo per la salute dai cittadini
Sentito il parere degli uffici tecnici comunali competenti ;
Visto il protocollo d’intesa tra i Comuni aderenti, sottoscritto in data 28.10.2011;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare provvedimenti tesi a contenere il fenomeno
dell’inquinamento atmosferico;
Visti gli articoli 6 e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada);
Visto l’art. 50, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
TARGHE ALTERNE
1. dalle ore 09.00 alle ore 18.00, fino a cessata esigenza, è istituita la circolazione veicolare
“a targhe alterne”, seguente al verificarsi della condizione di superamento della soglia
giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 per la durata di 18 giorni
consecutivi in almeno 3 delle 4 centraline dell’ARPA considerate, ovvero
Brescia Broletto, Brescia Villaggio Sereno, Rezzato e Sarezzo.
sono esclusi dal divieto di circolazione conseguente all’applicazione del precedente punto 1):
_ gli autoveicoli in categoria euro 4 e euro 5 ;
_ gli autoveicoli ad emissione nulla (motore esclusivamente elettrico);
_ i motoveicoli, i motocicli e i ciclomotori non soggetti alle limitazioni previste dalla
normativa regionale vigente (Legge Regionale 24/06, d.g.r. 11.07.2008 n° 8/7635 e d.g.r.
29.07.2009 n.8/9958)
_ gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi,
ossia metano o GPL;
_ le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;
_ gli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);
_ gli autoveicoli del servizio car-sharing;
2. nei giorni pari è ammessa la circolazione ai veicoli con targa pari, nei giorni dispari a quelli con
targa dispari – il carattere numerico 0 della targa è considerato elemento pari.
In ogni caso i veicoli (a prescindere dal numero di targa), devono comunque rispettare quanto
previsto dalla Legge Regionale 24/06, dalla d.g.r. 11.07.2008 n° 8/7635 e dalla d.g.r.
29.07.2009 n.8/9958: pertanto, dalle 07,30 alle 19,30, dal lunedì al venerdì, fino al 15 aprile
2012, escluse le festività infrasettimanali, restano soggetti al divieto di circolazione,
indipendentemente se dotati di targa pari o dispari, i veicoli euro 0 benzina ed euro 0, 1 e 2
diesel;
3. i ciclomotori ed i motoveicoli a due tempi, di classe pre-euro 1, indipendentemente dalla
targa, non possono circolare.
4. L’istituzione delle limitazioni alla circolazione previste al punto 1., verrà comunicata almeno due
giorni prima dell’eventuale giorno di avvio del provvedimento, alla luce delle previsioni
meteorologiche e dell’andamento dei fenomeni di accumulo degli inquinanti in atmosfera.
5. Le misure di cui al punto 1. verranno interrotte nel momento in cui i livelli di PM10 saranno
rientrati al disotto del livello di 50 microgrammi al metro cubo per 2 giorni consecutivi, in
almeno 3 delle 4 centraline considerate al punto 1.
6. Qualora si presentasse la situazione di cui al punto 1., oltre ai provvedimenti sopra indicati,
l’amministrazione comunale inviterà i cittadini a porre in atto quanto segue:
A. a limitare l’uso del riscaldamento degli edifici al fine di non superare la temperatura
interna di 20 gradi centigradi;
B. alla riduzione di almeno un’ora al giorno del riscaldamento negli edifici, salvo casi
particolari riguardanti soprattutto patologie mediche.
Inoltre per quanto concerne gli edifici pubblici, l’amministrazione potrà prevedere la limitazione
nell’uso del riscaldamento al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi.
IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NON SI APPLICA A:
A. agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del
Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
B. agli autoveicoli di pronto soccorso;
C. ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
D. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno, con il
soggetto disabile a bordo o senza la presenza del disabile, esclusivamente sul percorso per le
esigenze di accompagnamento del soggetto medesimo;
E. agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico
servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro, come – a titolo esemplificativo – gli operatori dei servizi
manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (come luce, gas, acqua, sistemi
informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, sistemi di vigilanza e allarme, soccorso
stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari
deperibili e pasti per i servizi di mensa), agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e
valori;
F. agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi
ordini o di tesserino di riconoscimento, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con
certificazione del datore di lavoro;
G. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a interventi o terapie
indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di
esibire relativa certificazione medica;
H. agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi
di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro, con indicati orari e tragitto da e per il
luogo di lavoro; è ammessa l’autocertificazione dei soli datori di lavoro;
I. agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto per le funzioni del proprio ministero;
J. ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore
di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento; è ammessa l’autocertificazione dei soli datori
di lavoro;
K. ai veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche (ambulanti) diretti ai mercati o da essi
provenienti;
L. ai veicoli adibiti a trasporto merci (autocarri), ai veicoli ad uso speciale e trasporto specifico,
intestati a ditte o titolari e soci di attività commerciali, artigianali e industriali, ed utilizzate per
lavoro, per il trasporto di merce o attrezzature di lavoro;
M. ai veicoli degli agenti di commercio e rappresentanti, in possesso della certificazione accertante
l’iscrizione alla Camera di Commercio;
N. ai veicoli delle concessionarie o autofficine che circolano con esposizione della targa “prova”;
O. veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami
per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo
285/1992.
P. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di
identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai
sensi dell’art.60, comma 4, del Codice della Strada, d.lgs. n. 285/92 e che si recano o
fanno ritorno da raduni o manifestazioni preventivamente calendarizzate, come da
certificazione del comitato organizzatore dell’evento.
AD ESCLUSIONE DEI PUNTI H), J) e L), NON È PREVISTA LA FACOLTÀ DI
AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONI.
IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, NON SI APPLICA:
_ ai tratti autostradali, alle strade provinciali, statali ed alle tangenziali di Brescia sud ;
_ ai tratti stradali di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in
corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici (“parcheggi scambiatori”) e
cioè al piazzale antistante l’Ortomercato, per i veicoli provenienti dal casello
autostradale di BS-Ovest e per quelli provenienti dalla tangenziale Sud (SS.11) in uscita
sulla tangenziale Ovest, ed al parcheggio area “spettacoli viaggianti” di via Borgosatollo
per i veicoli in uscita dal casello autostradale di BS-centro e dall’uscita della tangenziale
Sud (SS.11) su Via della Volta
_ presso il Comando di Polizia Locale, URP e centralino sono attivate le linee telefoniche
rispettivamente: 030/45001 – 800401104 – 030/29771, per ottenere tutte le informazioni
necessarie, nonché le indicazioni per l’ottenimento ed il rilascio di permessi in deroga
riferiti a particolari e motivate esigenze;
_ della presente ordinanza viene data la più ampia comunicazione al pubblico (sito internet
comunale, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, indicazioni sui
pannelli a messaggio variabile, ecc.);
DEMANDA
· al Settore Vigilanza – Corpo di Polizia Municipale – ed al Settore Mobilità e Traffico di
provvedere all’installazione della necessaria segnaletica stradale;
· al Corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all’art. 12 del Codice della
Strada, di vegliare al controllo, all’osservanza ed all’esecuzione della presente ordinanza;
AVVERTE
· i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dall’art. 7, comma 13 del Codice
della Strada :
· Dalle 07,30 alle 19,30, dal lunedì al venerdì, fino al 15 aprile 2012, escluse le festività
infrasettimanali, chi circola con un autoveicolo diesel di classe euro 0, 1 o 2 o con un
autoveicolo a benzina di classe euro 0, fatte salve le deroghe previste dalla L. R. 24/06,
soggiace alla sanzione prevista dagli artt. 13, 22 e 27 c.11 L.R. 24/2006 e d.g.r. 29 luglio
2009 – n .8/9958 corrispondente ad euro 150,00
· Chi circola, in qualsiasi giorno settimanale e a qualsiasi orario con ciclomotori o
motoveicoli a due tempi, di classe pre-euro 1, indipendentemente dal numero di targa,
soggiace alla sanzione prevista dagli artt. 13, 22 e 27 c.11 L.R. 24/2006 e d.g.r. 29 luglio
2009 – n .8/9958 corrispondente ad euro 150,00
· Nel periodo in cui vige l’applicazione della circolazione veicolare “a targhe alterne”,
come indicato nella presente ordinanza, ovvero in caso di superamento della soglia
giornaliera di 50 micro/grammi per metro cubo di PM 10 per la durata di 18 giorni
consecutivi, chi circola dalle ore 09,00 alle ore 18,00, con un autoveicolo di classe euro
1, 2 o 3 a benzina e di classe euro 3 diesel, fatte salve le deroghe previste dalla presente
ordinanza, soggiace alla sanzione prevista dall’art. 7, comma 13 del C.d.S. di euro 80.
· Nel periodo in cui vige l’applicazione della circolazione veicolare “a targhe alterne”
della presente ordinanza, ovvero in caso di superamento della soglia giornaliera di 50
micro/grammi per metro cubo di PM 10 per la durata di 18 giorni consecutivi, chi
circola nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 09,00 alle 18,00, con un
autoveicolo di classe euro 0, 1, 2 e 3 diesel o a benzina, fatte salve le deroghe previste
dalla presente ordinanza, soggiace alla sanzione prevista dall’art. 7, comma 13 del
C.d.S. di euro 80.
_ Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso :
· Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
· Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
· Entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
Il Sindaco
( ON. ADRIANO PAROLI )
Nell’ordinanza il Sindaco faceva prima a dire chi è obbligato a non usare l’automobile. Sul vago invito ad abbassare il riscaldamento … Paroli aspetta e spera … povero illuso.
redazione, ma dove c’è scritto che le targhe alterne valgono solo per 48 ore????
"Inoltre per quanto concerne gli edifici pubblici, l’amministrazione potrà prevedere la limitazione
nell’uso del riscaldamento al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi.": ma non è già obbligatorio non superare i 20 gradi? E ci spiega come "prevede" di limitare il riscldamento?
Può circolare chiunque e dovunque e non serve a nulla.
COMODI…..POSSONO CIRCOLARE TUTTI TRANNE I SOLITI POCHI SFIGATI CHE PAGANO TASSE ETC….
PRETI E POLITICI SONO ESENTI…. PERCHE’ NON POSSONO PRENDERE ANCHE LORO IL PULLMAN? COMODO FARE LE LEGGI E FARSI SEMPRE ESENTI!……..DOVREBBERO DARE IL BUON ESEMPIO LORO IN PRIMA PERSONA ED INVECE….!!!
perché invece non far chiudere le porte ai negozianti del centro? riscaldamento al massimo e porte spalancate con colpi di phon per chi passa x la starda