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SINDACO

Prot. N. 12865/12/N

Brescia, lì 17.02.2012

OGGETTO:ORDINANZA di adozione di provvedimenti viabilistici temporanei – Disposizioni

per il contenimento dell’inquinamento atmosferico nel Comune di Brescia.

Istituzione di “targhe alterne”, alla circolazione degli autoveicoli, motocicli e

ciclomotori .

IL SINDACO

Premesso:

· che da alcuni valori relativi al materiale particolato (PM 10), monitorati dalla rete di

rilevamento della qualità dell’aria nella città di Brescia, risultano presenti episodi di

superamento dei valori limite stabiliti dalle norme vigenti;

· che le previsioni fornite dall’ARPA relativamente alla persistenza del fenomeno

dell’inquinamento, indicano condizioni atmosferiche favorevoli all’accumulo di inquinanti;

· che la materia è stata oggetto di valutazione da parte della Giunta comunale

· che il superamento oltre certi limiti delle polveri sottili, per periodi prolungati, può determinare

grave pericolo per la salute dai cittadini

Sentito il parere degli uffici tecnici comunali competenti ;

Visto il protocollo d’intesa tra i Comuni aderenti, sottoscritto in data 28.10.2011;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare provvedimenti tesi a contenere il fenomeno

dell’inquinamento atmosferico;

Visti gli articoli 6 e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada);

Visto l’art. 50, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

TARGHE ALTERNE

1. dalle ore 09.00 alle ore 18.00, fino a cessata esigenza, è istituita la circolazione veicolare

“a targhe alterne”, seguente al verificarsi della condizione di superamento della soglia

giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 per la durata di 18 giorni

consecutivi in almeno 3 delle 4 centraline dell’ARPA considerate, ovvero

Brescia Broletto, Brescia Villaggio Sereno, Rezzato e Sarezzo.

sono esclusi dal divieto di circolazione conseguente all’applicazione del precedente punto 1):

_ gli autoveicoli in categoria euro 4 e euro 5 ;

_ gli autoveicoli ad emissione nulla (motore esclusivamente elettrico);

_ i motoveicoli, i motocicli e i ciclomotori non soggetti alle limitazioni previste dalla

normativa regionale vigente (Legge Regionale 24/06, d.g.r. 11.07.2008 n° 8/7635 e d.g.r.

29.07.2009 n.8/9958)

_ gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi,

ossia metano o GPL;

_ le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;

_ gli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);

_ gli autoveicoli del servizio car-sharing;

2. nei giorni pari è ammessa la circolazione ai veicoli con targa pari, nei giorni dispari a quelli con

targa dispari – il carattere numerico 0 della targa è considerato elemento pari.

In ogni caso i veicoli (a prescindere dal numero di targa), devono comunque rispettare quanto

previsto dalla Legge Regionale 24/06, dalla d.g.r. 11.07.2008 n° 8/7635 e dalla d.g.r.

29.07.2009 n.8/9958: pertanto, dalle 07,30 alle 19,30, dal lunedì al venerdì, fino al 15 aprile

2012, escluse le festività infrasettimanali, restano soggetti al divieto di circolazione,

indipendentemente se dotati di targa pari o dispari, i veicoli euro 0 benzina ed euro 0, 1 e 2

diesel;

3. i ciclomotori ed i motoveicoli a due tempi, di classe pre-euro 1, indipendentemente dalla

targa, non possono circolare.

4. L’istituzione delle limitazioni alla circolazione previste al punto 1., verrà comunicata almeno due

giorni prima dell’eventuale giorno di avvio del provvedimento, alla luce delle previsioni

meteorologiche e dell’andamento dei fenomeni di accumulo degli inquinanti in atmosfera.

5. Le misure di cui al punto 1. verranno interrotte nel momento in cui i livelli di PM10 saranno

rientrati al disotto del livello di 50 microgrammi al metro cubo per 2 giorni consecutivi, in

almeno 3 delle 4 centraline considerate al punto 1.

6. Qualora si presentasse la situazione di cui al punto 1., oltre ai provvedimenti sopra indicati,

l’amministrazione comunale inviterà i cittadini a porre in atto quanto segue:

A. a limitare l’uso del riscaldamento degli edifici al fine di non superare la temperatura

interna di 20 gradi centigradi;

B. alla riduzione di almeno un’ora al giorno del riscaldamento negli edifici, salvo casi

particolari riguardanti soprattutto patologie mediche.

Inoltre per quanto concerne gli edifici pubblici, l’amministrazione potrà prevedere la limitazione

nell’uso del riscaldamento al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi.

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NON SI APPLICA A:

A. agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del

Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;

B. agli autoveicoli di pronto soccorso;

C. ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;

D. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno, con il

soggetto disabile a bordo o senza la presenza del disabile, esclusivamente sul percorso per le

esigenze di accompagnamento del soggetto medesimo;

E. agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico

servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con

certificazione del datore di lavoro, come – a titolo esemplificativo – gli operatori dei servizi

manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (come luce, gas, acqua, sistemi

informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, sistemi di vigilanza e allarme, soccorso

stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari

deperibili e pasti per i servizi di mensa), agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e

valori;

F. agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi

ordini o di tesserino di riconoscimento, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con

certificazione del datore di lavoro;

G. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a interventi o terapie

indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di

esibire relativa certificazione medica;

H. agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi

di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro, con indicati orari e tragitto da e per il

luogo di lavoro; è ammessa l’autocertificazione dei soli datori di lavoro;

I. agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto per le funzioni del proprio ministero;

J. ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore

di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento; è ammessa l’autocertificazione dei soli datori

di lavoro;

K. ai veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche (ambulanti) diretti ai mercati o da essi

provenienti;

L. ai veicoli adibiti a trasporto merci (autocarri), ai veicoli ad uso speciale e trasporto specifico,

intestati a ditte o titolari e soci di attività commerciali, artigianali e industriali, ed utilizzate per

lavoro, per il trasporto di merce o attrezzature di lavoro;

M. ai veicoli degli agenti di commercio e rappresentanti, in possesso della certificazione accertante

l’iscrizione alla Camera di Commercio;

N. ai veicoli delle concessionarie o autofficine che circolano con esposizione della targa “prova”;

O. veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami

per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo

285/1992.

P. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di

identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai

sensi dell’art.60, comma 4, del Codice della Strada, d.lgs. n. 285/92 e che si recano o

fanno ritorno da raduni o manifestazioni preventivamente calendarizzate, come da

certificazione del comitato organizzatore dell’evento.

AD ESCLUSIONE DEI PUNTI H), J) e L), NON È PREVISTA LA FACOLTÀ DI

AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONI.

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, NON SI APPLICA:

_ ai tratti autostradali, alle strade provinciali, statali ed alle tangenziali di Brescia sud ;

_ ai tratti stradali di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in

corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici (“parcheggi scambiatori”) e

cioè al piazzale antistante l’Ortomercato, per i veicoli provenienti dal casello

autostradale di BS-Ovest e per quelli provenienti dalla tangenziale Sud (SS.11) in uscita

sulla tangenziale Ovest, ed al parcheggio area “spettacoli viaggianti” di via Borgosatollo

per i veicoli in uscita dal casello autostradale di BS-centro e dall’uscita della tangenziale

Sud (SS.11) su Via della Volta

_ presso il Comando di Polizia Locale, URP e centralino sono attivate le linee telefoniche

rispettivamente: 030/45001 – 800401104 – 030/29771, per ottenere tutte le informazioni

necessarie, nonché le indicazioni per l’ottenimento ed il rilascio di permessi in deroga

riferiti a particolari e motivate esigenze;

_ della presente ordinanza viene data la più ampia comunicazione al pubblico (sito internet

comunale, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, indicazioni sui

pannelli a messaggio variabile, ecc.);

DEMANDA

· al Settore Vigilanza – Corpo di Polizia Municipale – ed al Settore Mobilità e Traffico di

provvedere all’installazione della necessaria segnaletica stradale;

· al Corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all’art. 12 del Codice della

Strada, di vegliare al controllo, all’osservanza ed all’esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

· i trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dall’art. 7, comma 13 del Codice

della Strada :

· Dalle 07,30 alle 19,30, dal lunedì al venerdì, fino al 15 aprile 2012, escluse le festività

infrasettimanali, chi circola con un autoveicolo diesel di classe euro 0, 1 o 2 o con un

autoveicolo a benzina di classe euro 0, fatte salve le deroghe previste dalla L. R. 24/06,

soggiace alla sanzione prevista dagli artt. 13, 22 e 27 c.11 L.R. 24/2006 e d.g.r. 29 luglio

2009 – n .8/9958 corrispondente ad euro 150,00

· Chi circola, in qualsiasi giorno settimanale e a qualsiasi orario con ciclomotori o

motoveicoli a due tempi, di classe pre-euro 1, indipendentemente dal numero di targa,

soggiace alla sanzione prevista dagli artt. 13, 22 e 27 c.11 L.R. 24/2006 e d.g.r. 29 luglio

2009 – n .8/9958 corrispondente ad euro 150,00

· Nel periodo in cui vige l’applicazione della circolazione veicolare “a targhe alterne”,

come indicato nella presente ordinanza, ovvero in caso di superamento della soglia

giornaliera di 50 micro/grammi per metro cubo di PM 10 per la durata di 18 giorni

consecutivi, chi circola dalle ore 09,00 alle ore 18,00, con un autoveicolo di classe euro

1, 2 o 3 a benzina e di classe euro 3 diesel, fatte salve le deroghe previste dalla presente

ordinanza, soggiace alla sanzione prevista dall’art. 7, comma 13 del C.d.S. di euro 80.

· Nel periodo in cui vige l’applicazione della circolazione veicolare “a targhe alterne”

della presente ordinanza, ovvero in caso di superamento della soglia giornaliera di 50

micro/grammi per metro cubo di PM 10 per la durata di 18 giorni consecutivi, chi

circola nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 09,00 alle 18,00, con un

autoveicolo di classe euro 0, 1, 2 e 3 diesel o a benzina, fatte salve le deroghe previste

dalla presente ordinanza, soggiace alla sanzione prevista dall’art. 7, comma 13 del

C.d.S. di euro 80.

_ Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso :

· Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

· Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

· Entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Sindaco

( ON. ADRIANO PAROLI )

 

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6 Commenti

  1. Nell’ordinanza il Sindaco faceva prima a dire chi è obbligato a non usare l’automobile. Sul vago invito ad abbassare il riscaldamento … Paroli aspetta e spera … povero illuso.

  2. "Inoltre per quanto concerne gli edifici pubblici, l’amministrazione potrà prevedere la limitazione
    nell’uso del riscaldamento al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi.": ma non è già obbligatorio non superare i 20 gradi? E ci spiega come "prevede" di limitare il riscldamento?

  3. COMODI…..POSSONO CIRCOLARE TUTTI TRANNE I SOLITI POCHI SFIGATI CHE PAGANO TASSE ETC….
    PRETI E POLITICI SONO ESENTI…. PERCHE’ NON POSSONO PRENDERE ANCHE LORO IL PULLMAN? COMODO FARE LE LEGGI E FARSI SEMPRE ESENTI!……..DOVREBBERO DARE IL BUON ESEMPIO LORO IN PRIMA PERSONA ED INVECE….!!!

  4. perché invece non far chiudere le porte ai negozianti del centro? riscaldamento al massimo e porte spalancate con colpi di phon per chi passa x la starda

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