Immigrati, il 15 settembre via alle domande per la nuova sanatoria. Migliaia in attesa nel Bresciano

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Il 6 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo, che prevede tra l’altro una disposizione transitoria, una nuova “sanatoria”, che stabilisce i criteri per la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari presenti in Italia privi di permesso di soggiorno che svolgono attività lavorativa e consente di “far cassa” allo Stato attraverso il versamento forfettario stabilito nella misura di mille euro e quindi pari al doppio delle precedenti regolarizzazioni. La data stabilità è vicinissima ed i termini così ridotti tanto che Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” suggerisce a tutti gli interessati di affrettarsi nel preparare gli incombenti relativi: partirà, infatti, dal 15 settembre ed il termine di “regolarizzazione” si protrarrà un mese, fino al 15 ottobre. I posti disponibili sono 40mila ma si prevede circa mezzo milione di domande. Diverse migliaia saranno quelle che certamente arriveranno dal Bresciano.

DI SEGUITO I REQUISITI INDIVIDUATI

Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, tranne nel caso dei lavoratori domestici, per i quali è ammesso anche un part-time da almeno venti ore settimanali.

I cittadini di provenienza extra UE per poter presentare la domanda dovranno dimostrare la presenza sul territorio italiano “in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011”. Inoltre, la norma statuisce che “la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”. È quindi onere dello straniero documentare attraverso una “prova amministrativa” che può essere rappresentata da qualsiasi attestazione rilasciata da un soggetto dell’apparato amministrativo e solo per fare qualche esempio da un permesso di soggiorno scaduto o un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso la propria antecedente presenza in Italia.

La nuova normativa stabilisce, inoltre, che, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Interno di concerto con i ministri del Lavoro, della Cooperazione internazionale e l’integrazione e dell’Economia (che a sua volta sarà adottato entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo), sarà possibile "prenotare" la regolarizzazione versando il contributo fortettario di mille euro all’Inps.

Come anticipato, il termine iniziale per inoltrare la domanda telematica corredata dalle prove certe sulla presenza del lavoratore dal 31 dicembre 2011, sarà a partire dal 15 settembre.

Successivamente – riportando letteralmente ciò che stabilisce il decreto – "lo Sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione”.

Ultimi incombenti: “contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.”

La normativa stabilisce, peraltro, i presupposti sia per i datori di lavoro che per gli immigrati che non possono accedere alla sanatoria.

Per i datori di lavoro, tutti quelli che sono stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati irregolari.

Al contempo, non possono prendere parte alla “sanatoria” gli immigrati espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, quelli condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, i segnalati come "non ammissibili" in Italia e gli stranieri considerati, anche in base a condanne non necessariamente definitive, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dell’Italia o di altri paesi dell’“area Schengen”.

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