Concordato preventivo, un’occasione per le aziende “meritevoli”

0

di Giuseppe Amato* – L’onda del concordato preventivo non ha risparmiato la provincia bresciana. Da settembre 2012 a maggio 2013 la Sezione Fallimentare del Tribunale di Brescia ha ricevuto il deposito di 144 domande di ammissione alla procedura. Di queste, ben 62 sono state presentate nel 2013: la media quindi di una domanda ogni due giorni. Dati pesanti della crisi, cui si devono aggiungere i 168 fallimenti che il Tribunale di Brescia ha dichiarato nel primo semestre del 2013.

Gli operatori del settore non hanno impiegato molto tempo a ritrovare la principale causa sottesa a questa esplosione di ricorsi alla procedura di concordato non solo – ovviamente – nella crisi, ma anche nella introduzione nella legge fallimentare del “concordato con riserva” (anche definito “concordato in bianco” o “pre-concordato”), avvenuta nel giugno 2012. Prima che venisse ad esistenza il concordato con riserva, infatti, il ricorso al concordato preventivo era di entità marginale, dovendo l’imprenditore presentare da subito un preciso e dettagliato piano, aspetto difficilmente compatibile con l’esigenza di prevenire tempestivamente le iniziative dei propri creditori. Con il concordato “con riserva”, invece, il tutto è divenuto molto più elastico ed immediato. Per beneficiare dell’ombrello di protezione garantito dal concordato consistente nell’inefficacia delle azioni esecutive e cautelari promosse sul patrimonio del debitore ed addirittura delle iscrizioni ipotecarie sui beni di questi, è sufficiente depositare in Tribunale un ricorso corredato dagli ultimi tre bilanci approvati, senza entrare nei termini della proposta, che ci si riserva invece di dettagliare nel successivo termine che il Tribunale concederà, non inferiore a 60 giorni.

Da qui il nome corrente di concordato “con riserva”. Beneficio che di fatto – taluni hanno sostenuto – si è tramutato in un vero e proprio abuso del diritto da parte dell’imprenditore in crisi, spinto ad avvalersi di questo strumento al solo fine di rinviare di alcuni mesi uno stato di insolvenza ormai conclamato: non si può negare che l’effetto di bloccare le iniziative creditorie possa avere ingolosito taluni imprenditori. Si sono verificati casi nei quali non è seguito il deposito della domanda di concordato “pieno” a quella con riserva, mentre nel frattempo il magazzino dell’impresa in crisi si era improvvisamente alleggerito. Casi che non hanno lasciato indifferente il legislatore. A distanza di un solo anno, infatti, il d.l. 15 giugno 2013, meglio noto come "decreto del Fare", entrato in vigore il 21 giugno scorso, ha adottato correttivi importanti alla disciplina. L’obiettivo del Governo è di porre un argine alle domande di concordato “in bianco” del tutto strumentali, finalizzate esclusivamente a danneggiare la massa dei creditori, con l’intento piuttosto di premiare le imprese meritevoli che, realmente, e non improvvisandosi, intendano continuare a credere nella crescita e nell’investimento pur in un momento di crisi. Cosa è cambiato? Innanzitutto al ricorso introduttivo si rende necessario allegare un elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti. Questo, evidentemente, permette al Tribunale di conoscere fin da subito, quantomeno nelle sue linee essenziali, la posizione debitoria dell’impresa.

Con il deposito del concordato in bianco, poi, il Tribunale può nominare immediatamente un commissario giudiziale. In termini pratici significa che, nel successivo fissato dal Tribunale per la presentazione del piano di concordato, le scelte operative dell’azienda dovranno essere vagliate non solo dai professionisti che la assistano, ma anche dallo stesso commissario, che fungerà evidentemente da filtro di controllo tra impresa e Tribunale. La nomina del commissario non è obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del Tribunale, scelta che potrebbe essere ancorata alle dimensioni debitorie della società. Da ultimo, il debitore che intenda ricorrere alla procedura di concordato in bianco sarà soggetto a precisi obblighi informativi, che si concretizzano nel deposito di situazioni patrimoniali mensili come già la norma prevedeva, ma che, a seguito della novella, dovranno essere pubblicate sul Registro delle Imprese. La finalità primaria è chiaramente di esercitare, già in una fase preliminare, un controllo da parte dell’Autorità Giudiziaria. Il commissario giudiziale, ove accerti che il debitore abbia posto in essere una condotta abusiva, quale ad esempio avere dissimulato o occultato parte dell’attivo o esposto passività inesistenti, dovrà riferirne immediatamente al Tribunale che potrà dichiarare improcedibile la domanda di concordato, con il probabile effetto di provocare il fallimento del ricorrente.

Il messaggio che emerge dalla novella legislativa è pertanto chiaro: il semplificato accesso al concordato preventivo è un’occasione per le imprese “meritevoli” e non deve trasformarsi in abuso del diritto. In tempo di crisi vanno supportate le imprese che, con serietà, intendano affrontare un processo di ristrutturazione, che non può essere improvvisato. Mai come questa volta il governo sembra lanciare un messaggio alle imprese: per affrontare la crisi, il fattore tempo e la qualità del rimedio adottato sono essenziali. 

* Avvocato 

La newsletter di BsNews prevede l'invio di notizie su Brescia e provincia, sulle attività del sito e sui partner. Manteniamo i tuoi dati privati e li condividiamo solo con terze parti necessarie per l'erogazione dei servizi. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Privacy Policy, che trovi in fondo alla home page.

1 COMMENT

  1. Purtroppo, come si suol dire, la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo strumento a pagare sono SEMPRE i dipendenti ed i fornitori: è l’ennesima presa in giro per chi segue le regole e si comporta onestamente.

  2. la solita porcheria all’italiana…non parliamo dell’onda di fallimenti e stati di crisi di piccoli imprenditori che questo fantastico istituto ha creato.
    Legge creata da amici per altri amici, ed a rimetterci sono sempre i soliti

  3. Un aiuto giusto per coloro che usano questo strumento, per aiutare le imprese a non chiudere e buttare per la strada altri dipendenti, ma come al solito ….si vede solo il lato negativo e non quello positivo che il tribunale offre a chi veramente vuole salvare la propria azienda e i propri dipendenti.

  4. salve ho fatto ingiunzione di pagamento ad una ditta che sta entrando in concordato la quale subito dopo verra venduto un ramo di azienda ad un’altra societa cosa posso fare x entrare in possesso del mio avere? grazie

Lascia una risposta (la prima volta la redazione deve accettarla)

Per favore lascia il tuo commento
Per favore inserisci qui il tuo nome