Elezioni Aib, cosa è successo a norma di statuto e regolamento

Di seguito, con il supporto di alcuni esperti, la redazione di BsNews ha provato a sintetizzare il contesto regolamentare in cui si è svolta la vicenda. Anche se il regolamento e lo statuto di Aib appaiono talvolta contraddittori o comunque di non immediata comprensione.

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La sede di Aib/Confindustria, foto d'archivio

L’assemblea di Aib è ufficialmente riconvocata per il 21 giugno. E’ quanto ha comunicato nei giorni scorsi dalla presidenza dell’associazione industriali di Brescia (mail congiunta Pasini-Beretta), spiegando che nell’appuntamento del 31 maggio “una parte dei soci effettivi con diritto di voto ha partecipato all’evento con il link per la sola visione sul sito web dell’associazione e non ha utilizzato la piattaforma certificata Eligo, che certificava il quorum. Questo fatto, pertanto, non consente di validare la partecipazione del 50% + 1 dei voti esercitabili”. La comunicazione ai soci aggiunge che Beretta ha ottenuto il 99,57% dei voti dei presenti, ma che – per quanto sopra – è stato deciso di convocare una “seconda assemblea ordinaria per questo adempimento”.

Da Regolamento (capitolo 2, articolo 1) l’assemblea va convocata con 10 giorni di anticipo (che possono essere ridotti a 5 per urgenza, ma non se ci sono adempimenti elettorali), tempistica rispettata. Il 21 giugno, secondo quanto si apprende, si procederà dunque alla nuova elezione di Franco Gussalli Beretta – unico candidato, che nell’ultima votazione ha ottenuto un ampio sostegno numerico – alla presidenza di Confindustria Brescia.

Di seguito, con il supporto di esperti, la redazione di BsNews ha provato a sintetizzare il contesto regolamentare in cui si è svolta la vicenda. Anche se il regolamento e lo statuto di Aib appaiono talvolta contraddittori o comunque di non immediata comprensione.

COSA DICONO IL REGOLAMENTO E LO STATUTO DI CONFINDUSTRIA BRESCIA

Il regolamento di attuazione dello statuto di Aib (che trovate a questo link) prevede che l’assemblea sia valida soltanto in presenza di un quorum costitutivo – così precisa il capitolo 2, all’articolo 2 – della “metà più uno dei voti esercitabili” (si vota pro quota). Un requisito che può essere superato “trascorsa un’ora, qualunque sia il numero degli intervenuti”, ma con l’esclusione “degli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento”. Tradotto: è necessaria la maggioranza dei voti degli aventi diritto perché l’assemblea si celebri validamente, in alcuni casi questa maggioranza può successivamente venire meno ma deve esserci per la votazione del presidente.

Esempio: ci sono 100 iscritti ad Aib che possono esprimere un totale 1.000 voti potenziali, perché l’assemblea sia validamente costituita devono essere presenti 501 voti validi.

Il capitolo 2, articolo 3, ancora, introduce un quorum deliberativo (necessario per votare), che in assemblea è della “maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti esercitabili, senza tener conto di astenuti e schede bianche”, ma richiede la “maggioranza qualificata per modifiche statutarie e scioglimento, secondo quanto previsto dall’articolo 19 dello statuto”. Un riferimento che appare incoerente, visto che l’articolo 19 dello Statuto pubblicato sul sito ufficiale di Aib (che trovate qui) parla di “Bilanci”. Nell’articolo 3, a differenza del capitolo 2, comunque non sono indicati per il requisito della maggioranza qualificata gli “adempimenti elettorali”.

Infine, al capitolo 4, si precisa all’articolo che in caso di “mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione: in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta”. Non è specificato in questo caso se il quorum richiesto sia quello deliberativo o se sia quello costitutivo indicato dall’articolo 2. Ma parlando di quorum relativo alla votazione appare logico che il riferimento sia al quorum deliberativo.

Esempio: ci sono 100 iscritti ad Aib che possono esprimere un totale 1.000 voti potenziali. 

Perché una votazione sia valida (ad eccezione di quelle per presidente, statuto e scioglimento) è sufficiente che si esprima a farore il 50%+1 dei presenti in quel momento indipendentemente dal numero (dunque bastano anche poche unità di favorevoli e, secondo l’articolo 2, dopo un’ora non serve più che i voti presenti siano almeno 501).

Perché una votazione sia valida, nel caso dell’elezione del presidente, deve essere preliminarmente presente il quorum costitutivo (501 voti validi presenti) a pena di nullità del voto. Successivamente, in caso di votazione con un solo candidato, è richiesto – perché la proposta non sia respinta – il quorum deliberativo: su 501 presenti dell’esempio si contano i votanti effettivi (sì/no) e la maggioranza di questi deve essere favorevole. Dunque se i voti potenziali presenti sono 501 e 100 di questi si astengono bastano 201 voti favorevoli.

COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCANZA DEI QUORUM E COSA E’ SUCCESSO IL 31?

Dunque in estrema sintesi, quanto accaduto nell’assemblea di Aib del 31 maggio è riconducibile a tre ipotesi di scuola:

  1. Se al momento dell’apertura dell’assemblea non è presente (e certificata) la metà più uno dei voti potenziali, tutta l’assemblea è nulla e da rifare interamente.
  2. Se al momento dell’apertura dell’assemblea è presente (e certificata) la metà più uno dei voti potenziali, e questo quorum viene meno soltanto al momento del voto del presidente, la votazione per il nuovo presidente è da ritenersi nulla, essendo venuto a mancare il quorum costitutivo citato all’articolo 2 e impedendo così la votazione (con quorum deliberativo). In questo caso può effettuarsi la sola votazione del presidente.
  3. Se al momento dell’apertura dell’assemblea è presente (e certificata) la metà più uno dei voti potenziali, e questo quorum è presente (e certificato) anche al momento del voto del presidente, la votazione è da ritenersi interamente valida se viene rispettato il quorum deliberativo (nel caso di specie rispettato, avendo Beretta ottenuto oltre il 99% dei voti).

Secondo quanto si intuisce dalla comunicazione della presidenza Aib e dalla decisione di procedere alla votazione del solo presidente, l’ipotesi che si sarebbe verificata nel caso di specie dovrebbe essere dunque quella dell’opzione 2.


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