Porta la data del 29 giugno l’ordinanza sindacale n. 88, con la quale – dopo la tragedia che ha condotto alla morte i due giovani Umberto e Greta – si dispongono nuove regole inerenti la navigazione all’interno del Golfo di Salò nel periodo dal 1° luglio al 26 settembre 2021.
Come è illustrato anche sulla pagina Facebook del comune «all’interno del Golfo di Salò, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, secondo quanto meglio risulta dalla predetta planimetria (All. A), fuori dalla fascia di protezione costiera di cui all’art. 103 della L.R. n. 11/2009, fissata in 150 mt. dalla riva, in cui deve sempre essere osservata una velocità massima non superiore a tre nodi, la velocità massima
delle unità di navigazione da diporto private è soggetta alla seguente limitazione:
– quindici nodi nelle ore diurne;
– tre nodi nelle ore notturne;
ai sensi dell’art. 103, comma 2, della L.R. n. 11/2009, alle unità di navigazione da diporto private è consentito l’attraversamento della fascia di protezione costiera, fissata in 150 mt. dalla riva, ad una velocità non superiore a tre nodi per l’approdo e la partenza, purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa, essendo in ogni caso vietata la navigazione parallela a quest’ultima all’interno della suddetta fascia».
Inoltre l’ordinanza specifica che «entro i predetti limiti di velocità:
– è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità;
– la condotta delle unità di navigazione da diporto private dovrà comunque evitare che si crei moto ondoso od effetti di risucchio in grado di creare pericolo per la balneazione e danni alle altre unità nautiche in stazionamento o in navigazione, nonché alle opere idrauliche; le prescrizioni recate dalla presente ordinanza possono essere derogate in relazione a situazioni contingenti riconducibili a circostanze emergenziali od a particolari condizioni atmosferiche o meteorologiche; è fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza, con l’avvertenza che i contravventori saranno puniti ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, e sue successive modifiche (Codice della Nautica da Diporto), salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite.
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