🔴 Taser, la Corte costituzionale stoppa la Lombardia: vietato darlo alle Polizie locali

La detenzione delle armi da offesa è esclusiva dello Stato e delle sue polizie (Polizia, Carabinieri, Finanza) in base all'articolo 117 della Costituzione

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Taser in uso alla Polizia americana, foto Junglecat, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Addio ai “dissuasori di stordimento a contatto” alla polizia locale. E a maggior ragione ai taser, che gli impulsi elettrici li ‘sparano’. La detenzione delle armi da offesa è esclusiva dello Stato e delle sue polizie in base all’articolo 117 della Costituzione, e dunque è incostituzionale la legge lombarda del 2021 (l’articolo 5 della legge di revisione ordinamentale) che ne prevedeva l’utilizzo per le polizie locali dei comuni. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 126 del 6 aprile scorso depositata ieri (giudice estensore della sentenza Maria Rosanna San Giorgio), sentenza visionata dalla ‘Dire’.

In una partita, quella delle dotazioni delle polizie locali, che si gioca sui dettagli, in primo luogo la giudice San Giorgio definisce perchè è da ritenere arma da offesa lo storditore a contatto. Secondo “la giurisprudenza della Corte di cassazione, lo ‘storditore elettrico’ andrebbe considerato, a tutti gli effetti, come arma comune, trattandosi di ‘strumento naturalmente destinato ad offendere l’eventuale aggressore'”. E’ pur vero, concede la giudice della Consulta, che un decreto legislativo del 2018 “ha previsto la possibilità di una sperimentazione, da avviare presso la Polizia locale, avente ad oggetto le armi comuni ad impulso elettrico”; ma servirebbe il coinvolgimento della Conferenza unificata (cioè una riunione congiunta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Stato-Regioni, ndr) “e l’adozione di un apposito decreto ministeriale. Al di fuori di tale procedura, per converso, gli operatori della Polizia locale non avrebbero la possibilità di utilizzare i dispositivi in questione”.

La sentenza anti taser della Corte accoglie anche l’argomento del ricorrente (come sempre il presidente del Consiglio dei ministri, ndr)- nello specifico l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, mentre Maria Lucia Tamborino difendeva Regione Lombardia- che richiama la legge 110 del 1975 (“Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”), “che proibisce il porto degli strumenti di dissuasione mediante stordimento. Con questa norma il legislatore statale avrebbe esercitato la propria competenza legislativa esclusiva nella materia de qua, entro un perimetro non valicabile dal legislatore regionale”.
E a chi sostiene che gli storditori “non siano qualificabili come arma ad impulso elettrico (giacché inidonei al lancio di dardi o freccette)”, si tratta comunque di strumenti “non annoverabili nella categoria degli ‘strumenti di tutela’, ma piuttosto in quella delle armi proprie, loro destinazione primaria essendo quella dell’offesa alla persona (ancorché a scopo difensivo)”. Completa il quadro del semaforo rosso agli storditori a ‘ghisa’ e affini la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale), che, annota in sentenza la giudice San Giorgio, “avrebbe operato ‘una summa divisio’ tra ‘armamento’ vero e proprio ed altri ‘mezzi e strumenti operativi’ di cui la polizia locale può essere provvista”.

Fonte «Agenzia DIRE»


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Ultimo aggiornamento il 30 Marzo 2024 09:39

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