Come noto si vota tracciando una singola croce sul nome del candidato per il parlamento e/o su una sola delle liste ad esso collegate (qui trovate una sintesi delle regole). Presidenti di seggio e scrutatori, nell’attribuire la preferenza, devono individuare la chiara e univoca volontà di espressione dell’elettore. Ovviamente senza che sulla scheda compaiano segni che potrebbero identificare in qualsiasi modo l’autore del voto. Ma ci sono alcune circostanze che – pur in presenza di una preferenza in apparenza chiara – che possono determinare l’annullamento del voto. E un paio di queste – sulla base del regolamento elettorale diffuso nella giornata di ieri dalla Prefettura – rischiano di portare all’annullamento di molte schede. Vediamole di seguito, visto che si tratta di due casistiche poco conosciute.
NO AL VOTO A DUE LISTE
Il voto disgiunto (liste di coalizioni diverse, candidato di una coalizione e lista dell’altra) non è ammesso da questo sistema elettorale: automaticamente il voto è nullo. Ma va precisato che la preferenza non è valida anche se “l’elettore traccia segni di voto sul nominativo di più di un candidato uninominale o sul contrassegno di più liste anche se collegate tra loro”. Tradotto in parole povere: se un candidato mette due croci su altrettanti partiti di una coalizione, il voto non viene assegnato a nessuna delle due liste, ma nemmeno ai candidati per il parlamento della coalizione.
Le immagini seguenti sul fac-simile della scheda lo spiegano ancora meglio (nb: la posizione delle croci è solo per ragioni esplicative e non rappresenta un invito al voto alle liste corrispondenti).
NO ALLA MAXICROCE TRASVERSALE ALLE LISTE
Il regolamento diffuso dalla Prefettura, citando la legge del ’57 e il decreto legislativo del ’93 afferma: “La volontà dell’elettore non è univoca e non vi è possibilità di identificare la lista o il candidato prescelti anche quando, ad esempio, l’elettore traccia un unico segno trasversale che insiste, all’incirca in pari misura, su più rettangoli contenenti i nominativi di candidati uninominali o di contrassegni di lista”. Tradotto in parole povere: se l’elettore fa una maxicroce che compre tutte o più liste anche della stessa coalizione il voto è nullo.
L’immagine seguente sul fac-simile della scheda lo spiega ancora meglio (nb: la posizione della croce è dettata solo da ragioni esplicative e non rappresenta un invito al voto alle liste corrispondenti).